Cassazione: separazione con addebito e allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale

Sentenza n. 10719 dell' 8 maggio 2013.
Cassazione: separazione con addebito e allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale
Giovedi 16 Maggio 2013

La questione su cui è intervenuta la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 10719 dell' 8 maggio 2013 riguarda la correlazione tra “l'abbandono” della casa coniugale da parte di uno dei coniugi e la pronuncia di addebito della separazione per inadempimento dei doveri coniugali, questione sulla quale la Suprema Corte si è pronunciata diverse volte anche in passato, individuando caso per caso le eventuali “scriminanti”.

Nel caso in esame, la moglie si allontanava dalla casa coniugale, portando con sé i figli, senza avvertire il marito e senza comunicargli il nuovo indirizzo: di fatto faceva perdere le proprie tracce, e non dava notizie di sé per diversi mesi, rendendo impossibile per il padre qualunque visita o contatto con i figli; tale situazione si protraeva anche successivamente al giudizio di separazione, tant'è che l'attuazione del provvedimento di affidamento dei figli al padre disposto nel corso del giudizio di primo grado dal giudice istruttore poteva essere attuato solo molti mesi dopo.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello si pronunciavano nel senso della separazione con addebito alla moglie, con affidamento dei figli al padre: avverso tale pronuncia la donna ricorreva in Cassazione.

Secondo la ricostruzione della signora, il suo allontanamento dalla casa coniugale era assolutamente legittimo e giustificato da una serie di fattori: in primo luogo, i giudici non avevano tenuto conto della preesistente condizione di separazione di fatto tra i coniugi, che ormai si stava protraendo da diverso tempo; inoltre, l'allontanamento dalla casa coniugale era stato successivo al deposito del ricorso per separazione giudiziale (ma prima della sua notifica al marito) e pertanto tale circostanza costituiva già di per sé un buon motivo per escludere l'addebito.

In definitiva, secondo la ricorrente, il deposito del ricorso per separazione e la non contestata crisi coniugale in essere già da molti anni giustificano comunque la sua decisione unilaterale di allontanarsi dal marito, e pertanto i comportamenti ad essa attribuiti, anche quelli successivi all' abbandono del tetto coniugale, quali il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di affidamento dei figli al padre e la comunicazione, successiva all'allontanamento, della volontà di separarsi, non possono costituire violazione dei doveri familiari per l'accoglimento della domanda di addebito.

Sul punto la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso della donna, è molto chiara nel sottolineare i seguenti punti:

 

1. In primo luogo, la preesistente separazione di fatto addotta dalla ricorrente non risulta essere stata in alcun modo provata, non essendo peraltro mai stata messa in discussione la coabitazione tra i coniugi prima dell'allontanamento della ricorrente; la Corte, al riguardo, precisa che l'addebito è da ricollegarsi direttamente alla gravità del comportamento tenuto dalla ricorrente, che non solo si è allontanata all'insaputa del marito, ma ha sottratto all'altro genitore ogni contatto con i figli minori per molto tempo.

Del resto, ricorda la Corte, in caso di allontanamento dalla casa coniugale da parte di uno dei coniugi, perchè si possa escludere l'addebito è necessario che vi sia una giusta causa, che ricorre ad es: per fatti imputabili al comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando si è già cristallizzata una situazione di intollerabilità della convivenza, che oggettivamente renda impossibile per i coniugi continuare a coabitare (Cass. Civ. 17056/2007)

Di tale circostanza però deve essere data specifica e rigorosa prova, tanto più se vi sono dei figli minori, prova che nel caso di specie è mancata.

 

2. In secondo luogo, il mero deposito del ricorso per separazione non può giustificare l'allontanamento unilaterale e non temporaneo dalla casa coniugale unitamente ai figli minori: tale condotta, peraltro, si è protratta per un considerevole periodo di tempo anche successivamente all'instaurarsi del contraddittorio e in violazione dei provvedimenti assunti nel corso del procedimento separativo, e ciò non può non essere valutabile ai fini della pronuncia di addebito.

Infatti, coma affermato dalla stessa Corte in altre occasioni, il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito allorchè costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare la condotta pregressa (Cass. Civ. 17710/2005).

 

Leggi il testo della sentenza.

 

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