La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19741/2022 chiarisce quando si applica al ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex l'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.
Venerdi 26 Agosto 2022 |
Il caso: La CTR delle Marche respingeva l'appello proposto dalla società Alfa s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento TOSAP anno 2004 e TARSU-TIA anno 2004 notificati a Tizio, quale occupante di una superficie in localita' Delta.
La società, che in un primo tempo ricorre in Cassazione, decide di rinunciare al ricorso, con adesione del contribuente e del difensore.
Alla rinuncia conseguono due effetti:
a) la rinuncia e' rituale ed a seguito della prestata adesione dell'altra parte, estinguendosi il processo, opera l'articolo 391 c.p.c., comma 4, come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (Cass. n. 9474 del 2020);
b) quanto al contributo unificato va data continuita' al principio secondo cui "In tema di impugnazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli crasi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilita' o improcedibilita' e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, e' di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica”.
Cassazione civile ordinanza n.19741 2022