La Sesta Sezione penale della Cassazione di Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali si integra il delitto di evasione da parte di chi è sottoposto agli arresti domiciliari.
Giovedi 25 Agosto 2022 |
Il caso: La Corte di appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Alessandria che, per quel che in questa sede rileva, aveva condannato Tizio alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'articolo 385 c.p., commi 1 e 3: a Tizio era stato contestato il delitto di evasione poiche', sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, se ne allontanava venendo sorpreso sull'uscio della porta d'ingresso del condominio del suo alloggio con un amico.
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo che:
a) il reato di evasione non si sarebbe integrato in ragione dell'assenza di volonta' dello stesso di sottrarsi al controllo delle forze di polizia, essendo rimasto sempre sulla soglia della propria abitazione;
b) non risulterebbe quindi, violato, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, essendosi verificata una mera violazione formale delle prescrizioni dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e non, invece, una violazione di natura sostanziale.
Per la Cassazione il ricorso è infondato: sul punto osserva quanto segue:
1) ai fini della integrazione dell'articolo 385 c.p. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilita' dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorieta';
2) la finalita' della misura coercitiva degli arresti domiciliari e' quella di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, esigenze che sarebbero recessive e di fatto mortificate qualora al detenuto agli arresti domiciliari fosse consentito di trattenersi negli spazi condominiali comuni;
3) nel caso di specie, è emerso, sulla base della testimonianza del Carabiniere libero dal servizio - che era passato nelle vicinanze del luogo di residenza e detenzione di Tizio- che l'imputato si trovava sulla "soglia del portone di ingresso del condominio intento a parlare".
Cassazione penale sentenza n.23615 2022