Martedi 5 Gennaio 2016 |
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trieste, in sede di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava colpevole l'imputato del reato di guida in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche (g/l 1.86 al primo accertamento e g/l 1,74 al secondo accertamento), con l'aggravante di aver causato un incidente.
La particolarità del caso consisteva nella circostanza che il conducente dell'auto aveva urtato con lo spigolo anteriore dx quello posteriore di una autovettura in sosta.
In punto di sanzione, l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con confisca del veicolo.
Il P.G. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale, deducendo che il giudice avrebbe errato nel disporre la sospensione della patente mentre avrebbe dovuto comminare la revoca del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 186 comma 2 bis CdS, che prevede che “Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.
Sul punto si difende l'imputato rilevando che, perchè sussista l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S. non è sufficiente essere rimasti coinvolti in un incidente, ma è necessario aver causalmente provocato con la propria condotta l'incidente, da intendersi come “qualunque situazione che esorbiti alla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente”.
Nel caso di specie, tale situazione non si sarebbe verificata in quanto si era trattato di un microscopico tamponamento.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del P.G. Osservando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la revoca della patente e non la sospensione, ai sensi della norma sopra richiamata.
Per la Cassazione, infatti, “l'aggravante dell'aver provocato un incidente deve essere intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.
Nessun rilievo riveste inoltre il fatto che siano tate riconosciute all'imputato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, dal momento che la comparazione tra le circostanze del reato opera unicamente sulla pena, ma non sulla configurazione giuridica del fatto.