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Segue un'anteprima del testo:
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza 26/06/2014 resa ad esito di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava V.M. colpevole dei reato di guida in stato dì ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche (g/l 1,86 al primo accertamento e g/l 1,74 al secondo accertamento), con l'aggravante di aver cagionato un incidente, accertato in Trieste il 4/12/2013.
In punto di trattamento sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'imputato era condannato alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All'imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e veniva ordinata la confisca dell'autoveicolo di proprietà dell'imputato.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Trieste deducendo violazione di legge.
In particolare, secondo il P.M. ricorrente, la sentenza di primo grado avrebbe errato nel disporre la sospensione della patente per la durata di anni uno mentre avrebbe dovuto disporre la revoca del titolo abilitativo, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS (nel testo introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, applicabile ratione temporis all'episodio in esame, verificatosi il 4 dicembre 2013).
3. In data 10 novembre 2015 l'imputato, a mezzo del proprio Difensore di fiducia, presentava un foglio di deduzioni, nel quale faceva presente che, perché sussista l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S., non sarebbe sufficiente essere rimasti coinvolti in un incidente (come indicato nel verbale di accertamento dal personale di pg), ma sarebbe necessario aver provocato l'incidente (e, quindi, che sia stato accertato che la propria condotta ha rappresentato un coefficiente causale rispetto al verificarsi del sinistro); d'altronde, il concetto di incidente stradale si identificherebbe con "qualunque situazione che esorbiti alla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente", mentre tale situazione non si sarebbe verificata nel caso di specie, in cui vi sarebbe stato un microscopico sinistro (urto dello spigolo anteriore del mezzo con quello posteriore). Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto o, in via subordinata, si dovrebbero rimettere gli atti al giudice di merito per nuovo esame. ...
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