Aggiornati i coefficienti 2016 per il calcolo dei diritti di usufrutto

Decreto MEF del 21 dicembre 2015 pubblicato nella G.U. n. 302 del 30-12-2015.
A cura della Redazione.
Aggiornati i coefficienti 2016 per il calcolo dei diritti di usufrutto
In seguito alla variazione del tasso di interesse legale il MEF ha adeguato le tabelle per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
Lunedi 4 Gennaio 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 il Decreto Ministeriale 21/12/2014 che determina i coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto e il valore del multiplo per la costituzione di rendite o pensioni in relazione all'aggiornamento del tasso di interesse legale per il 2016.

Il valore del moltiplicatore relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 500 volte l'annualità.

La tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto, aggiornata con i nuovi valori e utilizzata nelle nostre applicazioni di calcolo, è disponibile in questa pagina.

 

Risorse correlate:

Di seguito il testo del decreto ministeriale:


 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2015
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (15A09673)
(GU n.302 del 30-12-2015)


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO


Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto dell'11 dicembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;


Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 500 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 500 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,2 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

 

 Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016.

Roma, 21 dicembre 2015

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella

Il ragioniere generale dello Stato
Franco


 

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