Notte dell’ultimo dell’anno. Tizio la passerà con amici a casa di Caio, ignorando che questi ha due cani (uno è un labrador). Tizio è ancora sulle scale che conducono alla porta di ingresso di Caio quando viene raggiunto dal labrador e morso al polpaccio, senza che avesse potuto in alcun modo interagire con il quadrupede e forse sol perché quest’ultimo innervosito o spaventato in guisa del tono di voce utilizzato dallo stesso Tizio.
Responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo a Caio o caso fortuito per il solo fatto di avere utilizzato quel certo tono di voce?
Il Tribunale di Ravenna (sentenza n. 145/2023) esclude questa seconda ipotesi ritenendo invece che Caio, il quale sapeva o doveva sapere che i propri cani potevano essere innervositi dalla presenza di sconosciuti, avrebbe dovuto adottare tutte le misure di prudenza e diligenza necessarie a mettere in sicurezza gli animali prima di fare accedere alla abitazione degli estranei.
Ne segue la condanna al ristoro dei danni causati a Tizio nella forma di danno non patrimoniale e patrimoniale. Di per sé la sentenza appare scontata laddove si abbia una anche minima percezione di cosa dica l’art. 2052 c.c e quale sia il reale significato di caso fortuito.
Ammettendo peraltro che si tratta di un concetto assai ampio ed “estendibile” fino a ricomprendere il fatto del danneggiato, è’ altrettanto vero che il Tribunale individua una colpa in capo a Caio che, sempre per quanto riguarda il 2052 cc, non mi pare che rilevi laddove si voglia e si debba sol considerare la causalità tra animale e danno.