In caso di investimento del pedone, l'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso.
Martedi 12 Agosto 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20792/2025.
Il caso: Tizio conveniva avanti al Tribunale Sempronio e la di lui Compagnia di assicurazione Delta deducendo di essere rimasto vittima di un incidente, allorché, nel rincasare dopo aver parcheggiato l'automobile lungo il marciapiede frontistante la propria abitazione, mentre si accingeva ad attraversare la strada, in prossimità delle strisce pedonali, veniva travolto dall'auto di proprietà e condotta da Sempronio e assicurata dalla Delta spa.
Sempronio e la Compagnia di assicurazione si costituivano contestando la dinamica del sinistro: entrambi attribuivano la sua eziologia, per intero, alla condotta repentina e imprevedibile dello stesso investito, giacché il medesimo, diversamente da quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, non sarebbe stato attinto dall'auto nell'accingersi all'attraversamento, ma solo dopo averlo completato, salvo improvvisamente tornare indietro, così finendo per essere investito.
Il Tribunale respingeva la domanda di Tizio, che proponeva appello; nel corso del giudizio di appello Tizio decedeva e gli eredi riassumevano la causa; la Corte distrettuale rigettava l'appello-
Gli eredi di Tizio ricorrono in Cassazione, che, nel ritenere fondato il ricorso, ribadisce qaunto segue:
a) il primo errore del giudice di appello sarebbe consistito nella disapplicazione degli artt. 140,141 e 191 cod. strada, a mente dei quali il conducente Sempronio avrebbe dovuto arrestare il veicolo, e non limitarsi - pur procedendo a velocità che è stata valutata nella norma - a controllare il transito di Tizio e ciò stante la presenza di un attraversamento pedonale, l'avvistamento di un pedone e, soprattutto, la presenza di ostacoli tali da non poter verificare se detto pedone avesse abbandonato l'area dell'attraversamento; in particolare, proprio la situazione di ingombro della visuale - data dalla presenza di veicoli posteggiati a bordo strada - avrebbe imposto la condotta di maggior prudenza, ovvero l'arresto del veicolo;
b) ai sensi dell'art. 191 cod. strada, oltre che del comma 2 dell'art. 141 del medesimo codice il conducente del veicolo investitore avrebbe dovuto progressivamente rallentare la velocità, sino ad arrestarsi, in presenza di una situazione di parziale "occultamento" dell'intero spazio interessato dall'attraversamento di Tizio senza "confidare" nel completamento di quella operazione;
c) ciò anche in ragione del fatto, sul quale si appunta, in particolare, il secondo errore addebitato al giudice di appello, che qualora un pedone si accinga ad attraversare la strada e ne abbia iniziato l'attraversamento, il conducente del veicolo ha l'obbligo di prospettarsi l'eventualità di una qualche esitazione, incertezza o pentimento;
d) viene richiamato quindi il principio secondo cui stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente, dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva "l'anomalia della condotta" del soggetto investito, visto che occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta;
e) pertanto, l'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso.