Pubblicati in G.U. i nuovi parametri forensi 2022

Pubblicati in G.U. i nuovi parametri forensi 2022

I nuovi parametri entreranno in vigore il 23 ottobre 2022; aggiornate le applicazioni con i nuovi importi.

Lunedi 10 Ottobre 2022

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022 il Dm 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Dall'analisi delle tabelle allegate al D.M., si evince innanzitutto che i valori medi per tutte le attività sono stati aumentati del 5%.

E' già possibile utilizzare i nuovi valori nelle nostre applicazioni di calcolo, selezionando l'anno di riferimento tramite un apposito menù a tendina (le tariffe precedenti sono sempre disponibili e lo saranno anche in futuro).

Ma vediamo quali sono le altre novità nei diversi ambiti.

CIVILE

A) Viene fissata nella misura fissa del 50% (fino al 50%) la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi relativi alle varie fasi del processo, ossia le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

Tale disposizione riguarda anche l'attività penale e quella stragiudiziale.

B) Viene introdotta la tariffa a tempo: l'avvocato potrà pattuire con il cliente un compenso orario, con un minimo dii euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti;

C) Vengono soppresse ed eliminate dal testo le parole”di regola” ovunque ricorrano, ritenendo il legislatore in tal modo di limitare la discrezionalità del giudice della liquidazione dei compensi; di conseguenza (si citano alcuni esempi):

- nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' determinata (non più “di regola”, ma sempre) nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto.

Nota: Il DM ha chiarito che la maggiorazione del 25% debba essere sommata all'importo della fase decisionale - questione che, vigente il precedente DM, aveva dato adito a interpretazioni contrastanti.

Per questo motivo, a partire dal 2022, l'applicazione di calcolo tiene conto di questo chiarimento e aggiunge automaticamente il 25% all'importo della fase decisionale che pertanto non deve essere più selezionata.

- il deposito di atti con modalita' telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto comporterà sempre ( e non più “di regola”) l’aumento del 30% dei parametri, senza alcuna discrezionalità;

- nel caso in cui l’avvocato assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta, il compenso viene liquidato sempre con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto;

D) E' aumentata la percentuale di riduzione del compenso (penalità) in caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile: il compenso dovuto all'avvocato del soccombente viene ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante (precedentemente era prevista una riduzione del 50%); confermata la riduzione del 50% nei casi d'inammissibilita', improponibilita' o improcedibilita' della domanda ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione;

E) Per quanto riguarda il ricorso per Cassazione, al comma 10-bis è stato aggiunto il comma 10-quater che prevede che nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

F) Il nuovo D.M. ha aggiunto un'apposita tabella dedicata alle procedure concorsuali, la tabella 20-bis; al riguardo, però, è stato specificato (comma 10-quinquies), che nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.

AMMINISTRATIVO

A) Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' aumentato sino al 50% (non più “di regola”) quando sono proposti motivi aggiunti; nel caso di proposizione del ricorso incidentale il compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20 per cento;

B) Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

PENALE

A) Come già accennato, anche per l'attività penale viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi;

B) è previsto un aumento del 20% dei compensi nel caso in cui le indagini difensive siano particolarmente complesse o urgenti.

STRAGIUDIZIALE

A) Anche per l'attività stragiudiziale viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi;

B) All'art. 18 è stato aggiunto il seguente periodo: “Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte”;

C) Per quanto riguarda la mediazione e la negoziazione, il D.M. ha aggiunto che “Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento

D) Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.

Alcune considerazioni.

1) L'aumento del 5% dei valori medi è palesemente insufficiente a coprire l'inflazione rilevata dall'Istat che da marzo 2014 ad agosto 2022 – ultimo dato disponibile ad oggi – è di circa il 13%;

2) Non è previsto nel DM un adeguamento periodico delle tariffe all'indice Istat, come stabilito, ad esempio, per i diritti di copia (ogni tre anni) e per le micropermanenti (ogni anno);

3) La disposizione che ha fissato nella misura fissa del 50% (fino al 50%) la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi ha quindi eliminato le differenze tra la fase istruttoria e le altre fasi, ma non si può fare a meno di evidenziare che tale “livellamento” ha introdotto un dato peggiorativo per gli avvocati, se solo si tiene conto che prima della modifica il compenso poteva essere aumentato fino all'80% o fino al 100%.

Applicazioni di calcolo.

Sperando di fare cosa utile, abbiamo aggiornato le applicazioni nei tre ambiti di attività, con la possibilità di utilizzare fin da ora i nuovi valori economici, selezionando la tabella di riferimento nell'apposito menù a tendina.

Precisiamo ancora una volta che i nuovi valori, come indicato nelle note presenti in ciascuna applicazione, entrano in vigore il 23 ottobre 2022; in ogni caso, per possibili utilizzi futuri, resteranno sempre disponibili le tabelle precedenti.

Nota Bene:

Per quanto riguarda le pagine contenenti le singole tabelle dei parametri, così come le applicazioni per predisporre un preventivo in ambito civile e stragiudiziale, non essendo prevista la selezione dell'anno di riferimento, l'aggiornamento sarà pubblicato a partire dal 23 ottobre p.v.

Allegati:

Parametri forensi DM n.147 2022

Nuove tabelle parametri forensi 2022

D.M. 55 2014 aggiornato al 2022

Risorse correlate:

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