Il legittimo impedimento del difensore che impone l'accoglimento dell'istanza di rinvio

A cura della Redazione.
Il legittimo impedimento del difensore che impone l'accoglimento dell'istanza di rinvio

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33589/2022 si è pronunciata nuovamente su un caso di erroneo rigetto dell'istanza di legittimo impedimento depositata dal difensore di un imputato con conseguente mancato rinvio dell'udienza.

Martedi 25 Ottobre 2022

Il caso: Il Tribunale di Novara dichiarava Tizio colpevole di minaccia (esclusa l'aggravante di cui all'articolo 612, comma 2 - capo A) e lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni (capo B), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al capo B), alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente.

Il Tribunale in via preliminare non aveva accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore del ricorrente, sull'erroneo presupposto che

- l'istante non aveva motivato le ragioni della impossibilita' di farsi sostituire;

- l'istanza di rinvio era stata ritenuta intempestiva in quanto era stata inviata a mezzo fax alle 10.05 del giorno dell'udienza.

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati ascritti perche' estinti per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, denunciando violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 420 ter c.p.p., comma 5, articoli 598, 498 e ss. c.p.p., nonche' illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, deducendo la nullita' della sentenza per violazione del diritto di difesa; in particolare il ricorrente evidenzia che:

a) l'istanza di rinvio era stata inoltrata, a mezzo fax alle 10.05 del giorno dell'udienza, mentre il processo sarebbe stato chiamato solo nel pomeriggio;

b) il Tribunale aveva, quindi, condotto l'esame della parte civile, nominando al ricorrente un difensore di ufficio, senza concedere un termine a difesa, e neppure l' opportunita' del controesame a una successiva udienza, in tal modo, violando un principio cardine del processo penale, imperniato sulla cross examination.

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Sul punto osserva che:

1) l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina;

2) l'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione;

3) nel caso in esame, il certificato medico prodotto dal difensore, che evidenziava una manifestazione acuta e, dunque, del tutto improvvisa e imprevedibile, era stato rilasciato il 15 giugno 2016, e che esso, unitamente all'istanza di rinvio, era stato inviato alla cancelleria del Giudice il giorno dell'udienza (16 giugno 2016) alle 10.05, mentre la trattazione della causa era iniziata alle 17.00 c.a.;

4) peraltro appare del tutto ingiustificata l'affermazione del Tribunale che l'istanza risulti "intempestiva in quanto pervenuta solo in data odierna ";l'istanza, infatti, e' stata inviata nel primo giorno, e in orario utile, successivo a quello di certificazione della patologia invalidante, ne' puo' ragionevolmente sostenersi una qualche utilita' processuale nell'eventuale inoltro in orario serale del giorno precedente, a cancellerie chiuse.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.33589 2022

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.032 secondi