Si segnala il provvedimento del Tribunale di Roma del 22/10/2020 nel quale il Giudice designato, a seguito della celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, si pronuncia in merito alla opportunità di disporre la mediazione delegata nonostante il rifiuto di una delle parti alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc
Il caso: Caia, nel lamentare la responsabilità di alcuni sanitari per aver ella contratto un'infezione artoprotesi del ginocchio dx, promuoveva un ATP ex art. 696-bis del Codice di procedura civile, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite); in sede processuale il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis. cpc, a cui aderiva parte convenuta, mentre l'attrice in parte contestava le risultanze dell'ATP e chiedeva la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
LA DECISIONE: Il Giudice, considerata la natura tecnica degli accertamenti integrativi (rispetto alle risultanze della ATP), ritiene opportuno procedersi a mediazione c.d. delegata, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) sussistendo margini negoziali tra le parti in conflitto, le stesse, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione conveniente anche dal punto di vista economico (evitando la rinnovazione della ctu) e fiscale;
b) si rende opportuna, peraltro, la nomina di un CTM, soprattutto al fine di approfondire e chiarire il rapporto causale tra l'operato dei sanitari e l'infezione artoprotesi del ginocchio dx con fistola cutanea;
c) pertanto, nel fissare un termine dilatorio per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la relativa domanda, autorizza l'Organismo di mediazione ad avvalersi, rispettando il contraddittorio delle parti, di un Consulente tecnico iscritto all'albo dei ctu del Tribunale di Roma e di un infettivologo iscritto all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Roma;
d) autorizza l'Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l'allegata documentazione; autorizza la produzione in giudizio dell'elaborato peritale disposto dall'Organismo di mediazione nell'ipotesi di mancato raggiungimento di accordo.