Nel caso in cui nell’ambito del processo tributario, il ricorrente o l’appellante provvede alla notifica del ricorso o dell’appello a mezzo del servizio postale, ai fini della prova della tempestività della costituzione in giudizio, il ricorrente o l’appellante può depositare l’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta della spedizione della raccomandata.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9938/2018, pubblicata il 20 aprile scorso.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità trae origine dall’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con la quale era stato accolto il ricorso di un contribuente avverso una cartella di pagamento notificatole per il mancato versamento dell’IVA. Il gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto l’Amministrazione Finanziaria aveva provveduto a notificare il ricorso in appello a mezzo del servizio postale e non aveva fornito la prova della tempestiva costituzione in giudizio. Infatti, l’amministrazione finanziaria aveva depositato la distinta delle raccomandate presentate all’ufficio postale per la spedizione e la data di spedizione era stata apposta a penna dalla stessa amministrazione e non dall’ufficio postale di spedizione. La sentenza della Commissione Tributaria veniva impugnata L’Agenzia delle Entrate, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno rigettato il ricorso, confermando, quindi, quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale, evidenziando che:
come affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)";
l'avviso di ricevimento prodotto in atti dall'Amministrazione non può essere ritenuto equipollente alla ricevuta di spedizione quanto alla prova della tempestività del gravame, in quanto la data di spedizione del ricorso risulta apposta a penna dall’Amministrazione Finanziaria mittente e lo stesso timbro apposto sulla distinta delle raccomandate presentate all'ufficio postale per la spedizione, non è quello dell'ufficio postale di distribuzione, ma quello della stessa Amministrazione.
Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 9938 del 20/04/2018