Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 9938 del 20/04/2018

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Lunedi 7 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26422-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

NUOVO SOLE S.R.L., C.F. (OMISSIS), quale responsabile in solido con la società SLEEK S.R.L. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE n.169, presso lo studio dell'avvocato RENATA SULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato OLGA PORTA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3288/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3288/8/2015, depositata il 9 aprile 2015, non notificata, la CTR della Campania dichiarò inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della Nuovo Sole S.r.l. (di seguito società) avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per IVA per l'anno 2006, notificatale sul presupposto della ritenuta solidarietà passiva con la scissa Sleek S.r.l. Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. ...

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