Danno non patrimoniale, pregiudizi “normali” e pregiudizi “anomali” risarcibili separatamente

A cura della Redazione.
Danno non patrimoniale, pregiudizi “normali” e pregiudizi “anomali” risarcibili separatamente

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.7513/2018 torna ad occuparsi dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e in particolare dell'ipotesi in cui è possibile aumentare il risarcimento di base del danno biologico a titolo di ristoro del danno morale

Venerdi 4 Maggio 2018

Il caso: P.C. conveniva dinanzi al Tribunale la società S. DOC s.r.l., B.A., la società Zurich Insurance p.l.c. e l'Inail, esponendo che:

- in conseguenza d'un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo di proprietà della S. DOC s.r.l., condotto da B.A. ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società Zurich, aveva riportato gravi lesioni personali;

  • essendo il sinistro avvenuto durante uno spostamento compiuto in occasione di lavoro, l'Inail gli aveva erogato una rendita, mentre la Zurich gli aveva corrisposto somme inferiori al risarcimento dovutogli, avuto riguardo all'entità dei danni patiti.

    Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'appello, in accoglimento del gravame della compagnia di assicurazione, censurava la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale, aumentando del 25% la misura standard del risarcimento del danno biologico, - al fine di tenere conto della circostanza che la vittima aveva dovuto rinunciare, a causa dei postumi residuati all'infortunio, alla cura dell'orto e del vigneto cui era solito in precedenza attendere - avesse duplicato il risarcimento, e di conseguenza riduceva il risarcimento del danno biologico del 25%; procedeva quindi al ricalcolo del credito residuo, tenuto conto degli acconti già ricevuti.

    Il danneggiato ricorre in Cassazione, che coglie l'occasione per chiarire quanto segue:

    Il danno biologico consiste in una "ordinaria" compromissione delle attività quotidiane (gli "aspetti dinamico-relazionali"); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività "particolari" (ovvero i "particolari aspetti dinamico-relazionali"), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;

    Più chiaramente:

  • la lesione della salute risarcibile consiste nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire;

  • il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale”; quindi l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico;

  • una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili;

  • pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico;

    In conclusione:

  • In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati dalle parti, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;

  • In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);

  • In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;

  • In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione);

  • Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

    Con particolare riferimento al caso di specie, conclude la Corte, “la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali”; di conseguenza  quella menomazione non impone alcuna personalizzazione del risarcimento.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018

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