Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018
Venerdi 4 Maggio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 548/2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURENTINA 3/S, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SORDA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore speciale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

B.A., SABINA DOC SRL, INAIL (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 4150/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. Nel 2005 P.C. convenne dinanzi al Tribunale di Frosinone la società Sabina DOC s.r.l., B.A., la società Zurich Insurance p.l.c. e l'Inail, esponendo che:

(-) il (OMISSIS) rimase ferito in conseguenza d'un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo Iveco targato (OMISSIS), di proprietà della Sabina DOC s.r.l., condotto da B.A. ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società Zurich;

(-) essendo il sinistro avvenuto durante uno spostamento compiuto in occasione di lavoro, l'Inail gli aveva erogato una rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;

(-) la Zurich gli aveva corrisposto somme inferiori al risarcimento dovutogli, avuto riguardo all'entità dei danni patiti.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti - ad eccezione dell'Inail, nei confronti del quale chiese una pronuncia di mero accertamento - al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro e non ancora risarciti. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi