Responsabilità della pa e criterio della “ragionevole esigibilità” dell'intervento riparatore

Responsabilità della pa e criterio della “ragionevole esigibilità” dell'intervento riparatore

Con la sentenza n. 9631/2018 la Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali ricorre la responsabilità della P.A. per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c

Venerdi 4 Maggio 2018

Il caso: Il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta da G.M. nei confronti di ANAS S.p.a., con la quale era stato chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito di un incidente avvenuto in galleria su un tratto autostradale mentre era alla guida della moto Suzuky, sinistro stradale determinato dalla presenza di una estesa macchia oleosa che aveva provocato la caduta del motoveicolo.

In sede di appello promosso dall' ANAS S.p.a., il Tribunale rigettava l'impugnazione con la seguente motivazione:

1) la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente gestore di una strada è esclusa solo se questi dà la prova che "l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile";

2) la responsabilità è esclusa anche quando l'ente manutentore dimostri che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato "ossia che il suo comportamento colpevole abbia inciso sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso;

3) nella specie era mancata la prova che la macchia d'olio era stata depositata poco prima del transito della moto, in modo da escludere il tempo materiale per intervenire;

4) il transito senza conseguenze di altri veicoli non implicava necessariamente la predetta circostanza poichè le auto sono meno soggette a perdita di controllo ed il traffico di moto è notoriamente ridotto in autostrada;

5) nessun elemento deponeva per una condotta imprudente del motociclista;

6) andavano condivise le argomentazioni del primo Giudice in ordine alla non prevedibilità e visibilità della situazione di pericolo, specie perchè la macchia oleosa si trovava all'interno di una galleria.

L'ANAS spa propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 2051 c.c , nel ritenere sussistente la sua responsabilità, quale custode del bene demaniale, ed evidenzia che:

- il sinistro di cui si discute in causa si era verificato in un tratto autostradale aperto all'uso generale e che la custodia di aree estese aperte a tale uso non consente di configurare una responsabilità ex art. 2051 c.c;

- la vasta estensione di tali beni non consente infatti l'osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi":

-  inoltre il Tribunale avrebbe violato l'art. 2051 c.c , avendo omesso di considerare che la presenza sulla sede stradale di una chiazza d'olio integrava una ipotesi di caso fortuito e non era esigibile un controllo continuo della strada.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, rileva che:

a)  l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile;

b) peraltro, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Esito del ricorso: Cassa con rinvio.

Calcolo danno non patrimoniale

Calcolo danno biologico lieve entità

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 9631 del 19/04/2018

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