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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO SAERGIO - Presidente -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22607/2015 proposto da:
ANAS SPA, in persona dell'Avv. P.G.C., in qualità di Procuratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO RIECO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO NIGRO, MIRELLA SPERA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2548/2015 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata in data 8/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza senza rinvio;
udito l'Avvocato VITTORIO GRIECO.
Con sentenza n. 2964/2012 depositata in data 5.7.2012, il Giudice di Pace di Salerno accolse la domanda proposta da M.G. nei confronti di ANAS S.p.a., con la quale era stato chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito di un incidente avvenuto in data (OMISSIS) nella galleria c.d. "(OMISSIS)" sul tratto autostradale (OMISSIS), mentre era alla guida della moto Suzuky tg. (OMISSIS), sinistro stradale determinato dalla presenza di una estesa macchia oleosa che aveva provocato la caduta del motoveicolo.
Avverso detta sentenza ANAS S.p.a. propose gravame cui si oppose il M..
Il Tribunale di Salerno, con sentenza dell'8 giugno 2015, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado.
Il Tribunale ha osservato in particolare che: 1) la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente gestore di una strada è esclusa solo se questi dà la prova che "l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile"; 2) la responsabilità è esclusa anche quando l'ente manutentore dimostri che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato "ossia che il suo comportamento colpevole abbia inciso sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso; 3) nella specie era mancata la prova che la macchia d'olio era stata depositata poco prima del transito della moto, in modo da escludere il tempo materiale per intervenire; 4) il transito senza conseguenze di altri veicoli non implicava necessariamente la predetta circostanza poichè le auto sono meno soggette a perdita di controllo ed il traffico di moto è notoriamente ridotto in autostrada; 5) nessun elemento deponeva per una condotta imprudente del motociclista; 6) andavano condivise le argomentazioni del primo Giudice in ordine alla non prevedibilità e visibilità della situazione di pericolo, specie perchè la macchia oleosa si trovava all'interno di una galleria. ...
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