Mancato versamento contributi e termine per eccepire i vizi con l'opposizione a cartella di pagamento

Mancato versamento contributi e termine per eccepire i vizi con l'opposizione a cartella di pagamento

Molte volte il contribuente che riceve una cartella di pagamento avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali propone ricorso avverso la suddetta cartella facendo valere sia vizi formali sia vizi sostanziali. Il problema che si pone, in questi casi, è quello relativo ai termini entro i quali i suddetti vizi devono essere fatti valere

Giovedi 3 Maggio 2018

Recentemente, la questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4633/18, pubblicata il 28 febbraio 2018, con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito che :

  1. L’opposizione sia per vizi formali sia per vizi sostanziali può essere fatta valere con un unico atto;

  2. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in quanto facendo valere anche motivi relativi alla regolarità formale della stessa si configura come opposizione agli atti esecutivi ex articoli 617 e 618 bis codice procedura civile;

  3. Nel caso in cui l’opposizione venga proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella ma oltre il termine di venti giorni, il Giudice deve dichiarare tardiva l’eccezione formale e deve comunque esaminare le contestazioni di merito.

IL CASO: La vicenda prende spunto dall’opposizione a cartella esattoriale per mancato versamento di contributi Inps promossa da un contribuente che eccepiva oltre a vizi formali, la nullità per genericità del titolo, la prescrizione dei crediti contributivi richiesti dall’ente previdenziale e l’infondatezza delle pretese creditorie. L’opposizione veniva proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale e dopo il decorso dei venti giorni. Il Tribunale, qualificando l’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, ne dichiarava l’inammissibilità in quanto proposta tardivamente. Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 112 c.p.c., articolo 615 c.p.c., articolo 617 c.p.c., Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 6, articolo 24), nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato a qualificare l’impugnazione quale opposizione agli atti esecutivi in quanto non aveva considerato le ulteriori deduzioni difensive di merito formulate in aggiunta alla contestazione riflettente la regolarità formale del titolo esecutivo.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito che “ in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, e' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24, comma, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'articolo 617 c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione" (Cass. Sez. 6 – Lav., ordinanza n. 15116 del 17.07.2015).

Pertanto, sulla scorta del suddetto principio, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di impugnazione ed hanno accolto il ricorso, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, esaminare le altre eccezioni proposte con l’opposizione che riguardavano la questione preliminare della prescrizione dei crediti vantati dall’ente previdenziale e quella della infondatezza nel merito della pretesa creditoria.

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Allegato:

Cass. civile Sez. lavoro Ordinanza n. 4633 del 28/02/2018

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