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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19307-2012 proposto da:
D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- resistente con procura -
nonchè contro
EQUITALIA GERIT S.P.A., C.F. (OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 3630/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2012 R.G.N. 32917/2010.
che il Tribunale di Roma (sentenza del 24.2.2012) dichiarava inammissibile l'opposizione di D.P.A. avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi Inps, rilevando che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, essa era stata tardivamente proposta (notifica della cartella in data 8.9.2010 e ricorso depositato il 15.10.2010);
che per la cassazione della sentenza ricorre D.P.A. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.;
che per l'Inps c'è delega ai propri difensori in atti;
che la società Equitalia Gerit s.p.a. rimane solo intimata.
che con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 615 c.p.c., art. 617 c.p.c., D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 6, art. 24), nonchè l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; ...
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