Dopo l’entrata in vigore della legge n. 228/2012, che ha modificato l’articolo 549 c.p.c., l’unico rimedio esperibile contro l’ordinanza di assegnazione somme emessa nell’ambito di un pignoramento presso terzi all’esito della risoluzione delle questioni di cui al suddetto articolo (contestazioni sulla dichiarazione del terzo o omessa dichiarazione da parte di quest’ultimo) e quindi abbia accertato il credito pignorato, è quello dell’opposizione agli atti esecutivi.
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26702/2018.
Come si ricorderà, prima dell’entrata in vigore della legge del 2012, nel caso di mancata dichiarazione del terzo o nel caso di contestazione della stessa, il Giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva e disponeva l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo all’esito del quale in caso di accertamento del credito, il creditore doveva procedere alla riassunzione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 549 c.p.c nel termine fissato dal Giudice o in mancanza nel termine di legge. Il Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si concludeva con una sentenza e quindi in questi casi il rimedio esperibile avverso la stessa era l’appello.
IL CASO: La vicenda nasce dall’appello promosso dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’esecuzione in favore del creditore procedente in un pignoramento presso terzi, il quale deduceva di non essere debitore nei confronti del debitore principale, avendo dichiarato all’udienza per la sua comparizione di aver rilasciato per il pagamento del credito pignorato dei pagherò cambiari a favore di quest’ultimo e l’ordinanza di assegnazione aveva acquistato il valore sostanziale di sentenza e come tale era impugnabile con l’appello e non con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. L’appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, la quale osservava che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità,l’ordinanza di assegnazione ha natura di atto esecutivo, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti e pertanto essa va impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si fanno valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'abbiano preceduta, mentre va impugnata con l'atto d'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando dal contenuto ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione. Poichè nel caso di specie, l'ordinanza si limita ad assegnare la somma di cui al precetto, ordinando al terzo pignorato di versare al creditore procedente le somme dichiarate dovute al debitore, si verte nella prima ipotesi.
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione correggendo la motivazione della sentenza della Corte territoriale, ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo ed affermando il seguente principio di diritto: “Nella vigenza del regime dell'art. 549 c.p.c., introdotto dalla riforma di cui alla L. n. 228 del 2012, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549, e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate. Non è più concepibile ipotizzare invece il rimedio dell'appello, previa qualificazione come sentenza sostanziale dell'ordinanza, nei casi che nel regime antecedente si individuavano come risolutivi da parte del giudice dell'esecuzione di questioni da decidersi in base ad un procedimento di cognizione, atteso che il giudice dell'esecuzione è abilitato dal nuovo art. 549 a risolvere con un accertamento sommario ogni questioni insorta in relazione alla dichiarazione del terzo".