La sospensione per pregiudizialità è incompatibile con il processo sommario di cognizione

La sospensione per pregiudizialità è incompatibile con il processo sommario di cognizione
Mercoledi 19 Dicembre 2018

Con l'ordinanza n. 31801 del 7 dicembre 2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla illegittimità del provvedimento di sospensione del processo di cognizione sommario per pregiudizialità di altro giudizio pendente dinanzi al medesimo tribunale.

Il caso: Con ricorso per regolamento di competenza, F. ed E.F. impugnavano l'ordinanza di sospensione, per ritenuta pregiudizialità di separato processo pendente dinanzi allo stesso tribunale, pronunciata  dal Tribunale di Verona nella causa da loro intentata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di G.N. e delle di lei figlie, Es. e F.C..

In particolare, il giudizio sospeso era stato intentato dagli odierni ricorrenti, nella qualità di acquirenti da M.F., per il rilascio di un immobile, già destinato a casa coniugale del venditore e di N.G. (oltre che delle figlie), in forza di provvedimento conseguito in sede di separazione negli anni 2008/2010, però non riprodotto nella sentenza di divorzio pronunciata nel 2013.

Pertanto, su eccezione della N.G., stante la pregiudizialità dell'altro giudizio, avente ad oggetto modifiche delle condizioni di divorzio e segnatamente l'assegnazione della residenza coniugale nel rispetto delle esigenze delle figlie, il Tribunale riteneva dipendere la decisione del giudizio di rilascio dell' immobile dalla statuizione circa l'eventuale titolo abitativo in capo alle convenute.

La Corte di Cassazione, nel ritenere illegittimo il provvedimento di sospensione, pronuncia il seguente principio di diritto:

  • qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una  questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena;

  • di conseguenza, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.(o dell'art. 337 c.p.c., comma 2);

  • pertanto, l'ordinanza impugnata va cassata e deve disporsi senz'altro indugio che il processo prosegua.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018

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