Legge di Bilancio 2019: prorogato il bonus per le ristrutturazioni edilizie

Dott. Luca De Franciscis.
Legge di Bilancio 2019: prorogato il bonus per le ristrutturazioni edilizie

Lo Stato continua a concedere agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni di singole unità abitative ed anche per lavori su parti comuni di edifici condominiali.

Mercoledi 19 Dicembre 2018

Attualmente il bonus per le ristrutturazioni è del 50% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 96.000 euro.

Con questa agevolazione è possibile detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il 50% del costo della ristrutturazione, nel limite del suddetto massimale, nell’arco temporale di 10 anni.

La proroga, per questo bonus, è stata inserita nella Legge di Bilancio 2019 e, se non ci saranno modifiche, sarà utilizzabile anche per il 2019 nella stessa misura del 50%.

Nella deprecata ipotesi non venisse prorogata il bonus ci sarà ancora ma nel limite ridotto al 36% e con un massimale di spesa di euro 48.000.

Tutto è dettagliatamente illustrato in una recente GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riportano alcuni punti di comune interesse dei contribuenti.

Il bonus spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari;

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- locatari o comodatari;

- soci di cooperative divise e indivise;

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

L’agevolazione fiscale spetta per i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986)

- codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

La GUIDA chiarisce anche che al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Tra i lavori di manutenzione straordinaria rientrano:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza;

• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;

• rifacimento di scale e rampe;

• interventi finalizzati al risparmio energetico;

• recinzione dell’area privata;

• costruzione di scale interne.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo consistono in:

• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Per ristrutturazione edilizia s’intende:

• la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;

• la modifica della facciata;

• la realizzazione di una mansarda o di un balcone;

• la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;

• l’apertura di nuove porte e finestre;

• la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Il bonus compete anche per:

- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;

- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi della legge n. 104/1992;

- gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

- Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

- gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;

- gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021;

- gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Sono ammesse all’agevolazione anche le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, per la progettazione, per le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento e altre ancora, come specificate nella GUIDA.

Una specifica sezione, poi, è dedicata per le spese di ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali.

Vengono evidenziati chiarimenti, con esemplificazioni pratiche, per l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Importante, poi, è la sezione dedicata alla comunicazione all’Enea.

Viene specificato che per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

L’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it.

Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data e, quindi entro il 19 febbraio 2019.

Molte altre notizie utili e necessarie per usufruire del bonus si possono leggere consultando la: GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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