Pignoramento presso terzi: errore nella dichiarazione e rimedi esperibili dal terzo

Pignoramento presso terzi: errore nella dichiarazione e rimedi esperibili dal terzo

Il terzo pignorato rende la dichiarazione ex art 547 cpc e successivamente si accorge di aver commesso un errore. Cosa può fare per rimediare al suddetto errore? La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10912 pubblicata il 5 maggio 2017.

Mercoledi 17 Gennaio 2018

Gli Ermellini con la suddetta sentenza hanno esaminato i vari rimedi possibili concessi al terzo pignorato ed i termini entro i quali gli stessi possono essere esperiti, statuendo il seguente principio di diritto: “nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'articolo 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; mentre se l'errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex articolo 617 c.p.c..

In assenza di revoca od impugnativa, l'ordinanza di assegnazione e' un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti".

IL CASO: Nell’ambito di una procedura presso terzi, il terzo pignorato, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, provvedeva a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 cpc.

Il Tribunale emetteva l’ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente e quest’ultimo in virtù della suddetta ordinanza procedeva alla notifica del precetto al terzo pignorato intimando il versamento delle somme assegnate.

Il terzo pignorato proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo che era stata emessa nelle more una sentenza con la quale veniva inibito al creditore di mettere in esecuzione le ordinanze di assegnazione ottenute, pertanto l’esecuzione intrapresa dal creditore in virtù delle suddette ordinanze erano state iniziate “in violazione d’un divieto giudiziale”.

Con il pignoramento presso terzi intrapreso dal creditore in virtù del quale era stata emessa l’ordinanza di assegnazione, il creditore aveva pignorato i canoni di locazione dovute dal terzo in favore del debitore per la locazione di un immobile che era stato pignorato da un altro creditore. Pertanto essendo il suddetto pignoramento anteriore al pignoramento mobiliare presso terzi, i canoni di locazioni dovevano essere versati in favore del custode giudiziario dell’immobile, nominato dal Giudice dell’esecuzione immobiliare e che al momento della dichiarazione ex art. 547 cpc non era a conoscenza della pendenza del pignoramento immobiliare.

L’opposizione veniva accolta e il successivo appello veniva rigettato.

Quindi, avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione dal creditore, il quale deduceva tra l’altro che la sentenza impugnata era affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente denuncia, in particolare, la violazione degli articoli 553 e 617 cpc sostenendo che, una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'articolo 547 c.p.c., ed il giudice dell'esecuzione abbia pronunciato l'ordinanza di assegnazione, egli ha l'obbligo di adempiere nelle mani del creditore procedente, e non può piu' negare la pignorabilità del credito, nemmeno per l'esistenza di pignoramenti precedenti.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il suddetto motivo ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione la quale nell’esaminare l’appello dovrà applicare il suddetto principio di diritto, ed ha evidenziato che:

  1. Nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale. Essa, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

  2. L’ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente fino a quando non venga rimossa dal mondo giuridico e pertanto il creditore è legittimato ad eseguire l’adempimento dell’obbligazione in essa indicata;

  3. L’ordinanza di assegnazione può' essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

  4. l'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può' essere impugnata - a seconda dei casi - con l'opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 c.p.c., ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 13/06/1992; Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 27/04/1985);

  5. L'ordinanza di assegnazione va impugnata con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015);

  6. L'ordinanza di assegnazione va impugnata invece con l'opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato.

  7. La stessa Corte di Cassazione ha ammesso che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione con l'opposizione agli atti esecutivi:

A) quando assuma che il giudice dell'esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto od all'esistenza del debito (Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016);

B) quando assuma di avere per mero errore omesso di riferire dell'esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito ((Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25110 del 14/12/2015, in motivazione);

C) quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito di importo superiore a quello effettivo (Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, in motivazione);

D) quando neghi tout court di avere reso una dichiarazione positiva (Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008);

8. Il terzo pignorato può revocare la dichiarazione quando sia frutto di errore incolpevole e che la revoca avvenga non oltre la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione.

Per quanto riguarda i termini per la proposizione dei suddetti rimedi trova applicazione la disciplina rispettivamente prevista dagli articoli 615 e 617 c.p.c..

Allegato:

Cass. civile Sez. III, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017

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