Con la sentenza n. 21874/2021, pubblicata il 30 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui rimedi esperibili nel caso in cui un creditore voglia opporsi al decreto di liquidazione dei compensi del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nel corso di una procedura esecutiva immobiliare.
Venerdi 27 Agosto 2021 |
IL CASO: Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell’esecuzione liquidava il compenso al custode del compendio pignorato, ponendolo a carico del creditore procedente. Quest’ultimo proponeva opposizione avverso il predetto decreto, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia), evidenziando che il compenso non doveva essere posto a suo carico ma a carico del debitore.
L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale, il quale osservava che nel caso in cui la parte intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi del custode dei beni pignorati relativamente al soggetto indicato quale obbligato al pagamento e non nella sola parte in cui viene liquidato il quantum dei suddetti compensi, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi tipici del processo esecutivo (in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., laddove si intenda, come nella specie, mettere in discussione l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento espressamente contenuta nel provvedimento del giudice dell’esecuzione).
Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione, l’indomito creditore proponeva ricorso per cassazione denunciando, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che, nel rigettarlo, ha osservato che:
come già affermato in altri arresti giurisprudenziali «in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze dell'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento» (Cass. civ., sez. III, sent., 11 maggio 2021, n. 12434);
di conseguenza, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi/impugnativi tipici del processo esecutivo, tutte le volte in cui il creditore non intende contestare il decreto di liquidazione dei compensi riconosciuto al custode dei beni pignorati nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all'esito del processo e/o alle relative conseguenze);
come precisato dagli stessi giudici di legittimità «i provvedimenti consequenziali all'estinzione pronunciati ai sensi dell’art. 632 c.p.c., tra i quali rientrano quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti ad impugnazione con lo strumento di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. » (Cass. civ., ord., 19 dicembre 2012, n. 27031);
per contestare i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso, va proposto il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.;
per contestare, invece, i provvedimenti di improcedibilità e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione, consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi (contestualmente o successivamente) ai sensi dell’art. 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione cd. tipica va proposta l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.
Cassazione civile sentenza n.21874 2021