Con l’arrivo della stagione invernale sono molti gli incidenti subiti dai pedoni a causa della caduta sui marciapiedi per la presenza di lastre di ghiaccio. In questi casi, l’Ente proprietario del marciapiede è sempre tenuto al risarcimento dei danni in favore del danneggiato?
Giovedi 11 Gennaio 2018 |
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30137/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017, con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (così Cass. n. 11526/2017; analogamente: Cass. n. 2660/2013, Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 21212/2015, Cass. n. 12895/2016)”.
IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione trae origine dalla richiesta di risarcimento danni formulata da un cittadino nei confronti di un Comune a causa di una caduta dovuta alla presenza di una lastra di ghiaccio su un marciapiede. La domanda veniva estesa anche alla società appaltatrice chiamata in causa dall’Ente.
Sia il Tribunale sia la Corte di Appello rigettavano la domanda. Secondo la Corte territoriale, la fattispecie era riconducibile nell'alveo della responsabilità regolata dall'art. 2051 c.c., secondo il quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ma nessuna prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso era stata fornita dal danneggiato.
Quest’ultimo proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione deducendo tra l’altro che la Corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., avendo esso danneggiato dimostrato di esser caduto a causa della lastra di ghiaccio sul marciapiede, mentre i convenuti non avevano dato prova dell'esistenza del caso fortuito.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte di Appello la quale aveva accertato che la situazione di pericolosità determinata dalla presenza delle lastre di ghiaccio sul marciapiede era, per le circostanze di tempo e di luogo, “sicuramente visibile”, e non già tale da rendere molto probabile se non inevitabile l’evento, anche in ragione del difetto di ordinaria diligenza che avrebbe dovuto tenere in dette circostanze il pedone, che, peraltro, al momento del sinistro indossava scarpe “inadatte”.
Pertanto, secondo gli Ermellini, il danneggiato ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 2051 codice civile per ottenere il risarcimento dei danni, ha l’onere di:
Provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito;
Dimostrare, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte e prima di intrinseca pericolosità, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
Aver agito con cautela tenendo un comportamento correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 30137 del 14/12/2017