Saranno molto probabilmente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a decidere se la notifica di un atto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è da considerarsi nulla o meno.
Infatti, la Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 179/2018, pubblicata il 8 gennaio 2018, ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità o meno di assegnare la causa alle Sezioni Unite.
Venerdi 12 Gennaio 2018 |
IL CASO: la vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale era stato rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla. In primo grado, il creditore opposto era rimasto contumace. La Corte di Appello aveva ritenuto, in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza civile, non nulla la notifica dell’opposizione eseguita da un ufficiale giudiziario addetto ad una sede differente da quella di appartenenza, in quanto tale ipotesi non è annoverata tra quelle previste dall’art. 160 cpc e sia perché il creditore opposto non avrebbe mai contestato di aver ricevuto l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Secondo il Giudice di Appello:
le cause di nullità sono quelle previste dalla legge (articolo 156 cpc) e, in particolare, le nullità delle notificazioni sarebbero solo quelle previste dall’art. 160 cpc;
La violazione delle norme del d.p.r n. 1229 del 1959 che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari implicherebbero solo conseguenze disciplinari o risarcitorie e non l’invalidità dell’atto compiuto, avendo le stesse mero carattere organizzativo;
Nel caso sottoposto all’esame dei Giudice di appello, essendosi la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, è l’agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell’Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente che ne ha richiesto l’invio;
Comunque, pur volendo ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta con la consegna e non per effetto della sola costituzione in giudizio.
Il creditore opposto con il ricorso per Cassazione ha, tra l’altro, denunciato la violazione degli artt. 156 e 159 cpc, 106 e 107 d.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale ritenuta valida la notificazione dell’atto di citazione in opposizione eseguita da un un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla. Secondo il ricorrente la notifica dell’opposizione era da considerarsi nulla in quanto sanabile solo dalla costituzione della parte in giudizio o dalla rinnovazione disposta dal Giudice.
Gli argomenti sostenuti dalla Corte di Appello sono stati ritenuti “plausibili” dall’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione nelle conclusioni scritte, il quale ha richiamato alcune incongruenze della visione tradizionale della Corte di Cassazione e nel condividere la non ipotizzabilità del permanere di una nullità dopo il raggiungimento dello scopo, ha auspicato la rimessione della questione alle sezioni unite per la revisione dell’indirizzo tradizionale in una interpretazione del quadro normativo costituzionalmente orientata e ispirata alla giurisprudenza della c.e.d.u.
LA DECISIONE: La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la suddetta ordinanza interlocutoria, ha evidenziato che:
Ai sensi degli art. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione, mentre può eseguire nei confronti di soggetti con riferimento territoriale altrove, per mezzo del servizio postale, soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possono essere di competenza dell’autorità giudiziaria della sede di cui è addetto;
Secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza ordinaria, l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità della notificazione, al di là delle ipotesi previste dall’art. 160 cpc, in forza del generale principio di invalidità dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere (cfr. Tra le tante (Cass n. 19834 del 19/09/2014, n. 14355 del 06/06/2013, n. 19352 del 21/08/2013, n. 15372 del 06/07/2006 nonché Cass. Sez. Unite n. 23/03/2015;
Secondo la stessa giurisprudenza citata, non si configurerebbe la inesistenza bensì di nullità sanabile, ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo mediante la costituzione della parte (essendo non considerato raggiungimento dello scopo la mera consegnata) dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cpc;
Se si volesse applicare al caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione l’indirizzo tradizionale, il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la nullità della notificazione e, non potendo più ordinarne la rinnovazione, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione dell’art. 354 cpc, rimettere la causa al primo giudice (cfr ad es. Cass n. 20757 del 01/10/2014 e n. 18081 del 08/09/2004;
Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’indirizzo ermeneutico prevalente è di segno opposto a quello della giurisprudenza civile. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato ad plen, n. 4 del 23/02/1982), alla luce del principio generale di tassatività delle nullità processuali ricavabile dall’art. 156 del cpc, l’effettuazione di notifica dall’ufficiale giudiziario incompetente per territorio, in genere per mezzo dell’invio per posta, non è affetta da autonoma nullità, in quanto tra la notifica posta in essere dall’ufficiale giudiziario competente e un ufficiale giudiziario addetto ad altro ufficio esiste un'unica differenza che è costituita dall’identità del mittente del plico raccomandato, mentre la notifica viene completata dall’ufficio postale del luogo di residenza dell’intimato;
Una rivalutazione della questione relativa agli effetti della notifica di un atto eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente per territorio non potrebbe prescindere da quanto statuito dalla Corte di Cassazione in tema di validità delle notificazioni con la sentenza a Sezioni Unite n. 14916 del 20/07/2016 che ha ridefinito, in senso restrittivo, i confini della categoria dell’inesistenza della notifica.
Sulla scorta delle suddette osservazioni e in conformità alle conclusioni dell’avvocato generale, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, ha ritenuto sussistenti le condizioni per la rimessione degli atti al primo presidente della stessa Corte al fine di valutare l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle sezioni unite, in quanto la questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica di un atto da parte di un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente può qualificarsi, anche per l’impatto rilevante sul contenzioso di qualsiasi tipologia, oltre che per la necessità di effettuare un delicato coordinamento della soluzione con quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, “di particolare importanza”.