In tema di OGM il sequestro presuppone una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete.
Massima:
L’art. 34 del Reg. UE 1829/2003 non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure di emergenza provvisorie senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali in esso previste.
Osservazioni.
Va considerato che gli Stati membri possono però vietare la coltivazione di mais OGM anche se sia consentita a livello dell’Unione, in base a una direttiva (la 2012/412) che modifica la precedente direttiva 2001/18.
Disposizioni rilevanti.
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
Regolamento n. 1829/2003
Vigente al: 06-11-2017
Articolo 34 - Misure d'emergenza
Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell'Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.