Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 48196 del 19/10/2017

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Venerdi 12 Gennaio 2018
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di quest'ultimo;

avverso il decreto del 13/07/2015 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA RAMACCI;

sentite le conclusioni del PG Dr. GIUSEPPE CORASANITI che conclude per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 13/7/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha ordinato il sequestro preventivo di un terreno, nella disponibilità di F.G., ove era stato seminato ed era in corso di coltivazione una varietà di mais OGM denominata OGM MON 810 della specie (OMISSIS), ipotizzandosi a carico del predetto il reato di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 4, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, in quanto la coltivazione di tale tipologia di mais era stata vietata con D.M. 12 luglio 2013, adottato ai sensi degli artt. 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/1/2002 e successivamente prorogato con D.M. 22 gennaio 2015.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

2. Premessi i termini della vicenda e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il travisamento del fatto.

Ricorda, a tale proposito, che nell'aprile 2013 lo Stato italiano aveva richiesto alla Commissione di adottare misure urgenti a norma dell'art. 53 del regolamento n. 178/2002, al fine di vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON810 e che, a tale richiesta, nel maggio 2013 la Commissione aveva risposto che non vi erano le condizioni per l'adozione di misure di emergenza in forza degli artt. 53 e 54 del regolamento n. 178/2002. Tale parere veniva successivamente confermato nel settembre 2013. ...

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