Quando si verte su diritti soggettivi costituitasi per rapporto convenzionale del professionista con una pubblica amministrazione, non spiega alcun effetto il disconoscimento dell’importo dovuto da parte dell’ente, il quale primariamente attiene alla sfera esclusivamente amministrativistica – e della ripartizione delle responsabilità all’interno dell’ente - dei rapporti di debito contratti dalla pubblica amministrazione.
Ben può il giudice ordinario disattendere le determinazioni pubbliche (v. all. E dell’art. 5 della legge n. 2248/1865), quando risulta comunque provata l’utilitas all’ente per la prestazione resa, nell’ottica di tendenziale equiparazione, agli effetti civili, dell’ente pubblico a qualsivoglia altro centro di interessi privatistico (Ss.Uu. n. 10798/2015), per ciò obbligato a corrispondere in ogni caso il dovuto del compenso professionale.