Cause avanti al GdP: spese giudiziali e criterio del limite di valore della domanda

Cause avanti al GdP: spese giudiziali e criterio del limite di valore della domanda

In tema di liquidazione delle spese giudiziali opera sempre il criterio del limite di valore della domanda? A tale quesito ha dato riscontro la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 182 dell'8 gennaio 2018.

Lunedi 15 Gennaio 2018

Il caso: La sig.ra M.L. proponeva opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione avanti al Giudice di Pace di Lecco, che nel respingere il ricorso, disponeva tuttavia la riduzione della sanzione al minimo edittale e compensava le spese di lite.

M.L. quindi appellava la sentenza di primo grado avanti al Tribunale di Lecco, che rigettava l'impugnazione e condannava la ricorrente al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore della Prefettura di Lecco ed al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di quella stessa città.

M.L. propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo, tra l'altro:

a) violazione dell'art. 96 c.p.c., del D.L. 1 settembre 2011, art. 6 e dell'art. 205 C.d.S. in relazione alla condanna per lite temeraria;

b) violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese sostenute dal Comune; la ricorrente lamenta la violazione dell'ultimo comma della suddetta norma, che prevede che "nelle cause previste dall'art.82, comma 1 (n.d.r.: ossia le controversie il cui valore non ecceda euro 1.100) le spese competenze ed onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda";

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ribadisce i seguenti principi:

a) il giudice di appello ha applicato correttamente il principio secondo cui il vigente art. 96 c.p.c., comma 3, comporta l'introduzione di una vera e propria pena pecuniaria, che si applica indipendentemente dalla domanda di parte e dalla prova del danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario;

b) in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91 c.p.c., comma 2, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi nelle controversie di opposizione a ordinanza - ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.

Esito: rigetto con condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.182/ 2018

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