Il titolare dell’autolavaggio lascia le chiavi della macchina consegnatale dal proprietario di quest’ultima per il lavaggio in un cassetto all’esterno dell’ufficio anziché riporle in un luogo inaccessibile agli estranei. La macchina viene rubata. Il titolare del lavaggio è tenuto a rimborsare all’assicurazione la somma che la stessa ha versato alla propria assicurata?A questa domanda ha fornito risposta affermativa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 486/18, pubblicata il 11 gennaio scorso.
IL CASO: La questione esaminata dagli Ermellini nasce dal ricorso per Cassazione proposto dal titolare di un autolavaggio avverso l’ordinanza emessa della Corte di Appello con la quale quest’ultima aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis e ter cpc, il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato il titolare di un autolavaggio a rimborsare ad una compagnia di assicurazione la somma versata da quest’ultima in favore della propria assicurata. Con il ricorso per Cassazione, il titolare dell’autolavaggio:
1 denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 2222 c.c., anche in relazione dell’art. 1766 codice civile e contestava di aver assunto l’onere di deposito e la conseguente custodia del veicolo;
2 denunciava la violazione dell’art. 1177 codice civile, osservando che a fronte della natura accessoria dell’obbligo di custodia, il giudizio di responsabilità avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei principi generali della responsabilità per colpa, secondo il modello del buon padre di famiglia, con conseguente attenuazione del criterio di diligenza previsto specificatamente per la responsabilità ex recepto dell’art. 1177 c.c;
3 denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1766 e 1771 codice civile, evidenziando che l’obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l’esecuzione del lavaggio e nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento nel ritenere corretto il ragionamento della Corte di Appello, ha rigettato il ricorso promosso dal titolare dell’autolavaggio, evidenziando che:
Più volte la stessa Corte di legittimità ha affermato che il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli articoli 2222 e 1177 codice civile, anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (tra le tante, Cass. 18/09/2008, n. 23845, in fattispecie analoga; Cass. 30/09/2009, n. 20995, in riferimento a furto avvenuto in un cantiere edilizio, dopo la cessazione del rapporto principale di appalto);
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, la diligenza richiesta al prestatore d’opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, si risolveva nel riporre le chiavi dell’auto in luogo non accessibile ad estranei, mentre il Tribunale ha accertato che le chiavi erano state riposte “in una cassettiera posizionata all’esterno dell’ufficio della ditta convenuta”.