Con la sentenza n. 41748/2021, pubblicata il 28 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’obbligo o meno da parte della cancelleria nell’ambito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi di comunicare all’opponente il decreto con il quale il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e concede il termine perentorio per la notifica alla controparte.
Martedi 1 Febbraio 2022 |
IL CASO: La vicenda trattata dai giudici di legittimità riguarda un pignoramento presso terzi nell’ambito del quale intervenivano altri creditori. L’intervento veniva dichiarato inammissibile dal giudice dell’esecuzione e, pertanto, gli intervenuti proponevano opposizione agli atti esecutivi.
Una volta fissata l’udienza di comparizione delle parti con assegnazione agli opponenti del termine per procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, la cancelleria pubblicava il provvedimento sul fascicolo telematico senza comunicarlo agli opponenti. Questi ultimi sulla scorta del fatto che il provvedimento di fissazione dell’udienza emesso dal Giudice era illeggibile, depositavano istanza chiedendo "l'emissione di un nuovo provvedimento di fissazione dell'udienza chiaro e leggibile". Istanza che rimaneva inevasa.
Ritenendo che il decreto di fissazione dell'udienza non dovesse essere comunicato dalla cancelleria alla parte istante e che, comunque, anche ad ammettere che quel decreto fosse illeggibile, il Giudice dichiarava l’opposizione improcedibile non avendo gli opponenti provveduto alla notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza entro il termine ivi stabilito, evidenziando che tale circostanza non avrebbe reso impossibile la notifica alla controparte, in quanto il deposito del decreto risultava dal sistema e, quindi, gli opponenti erano stati messi in grado di munirsi tempestivamente della copia cartacea da notificare.
Nonostante il provvedimento di improcedibilità della fase sommaria dell’opposizione, gli opponenti introducevano ritualmente la fase di merito. Anche all’esito della fase di merito, l’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dagli originari opponenti, ha dato torto a questi ultimi ritenendolo infondato sulla scorta dei seguenti principi:
1. "il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa (...) l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicchè ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini" (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020);
2. la legge non prevede l'obbligo della Cancelleria di comunicare, a chi abbia proposto una opposizione all'esecuzione, l'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 3 -, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020).