Operativo il Registro volontario dei testamenti olografi.

Operativo il Registro volontario dei testamenti olografi.

Ordo scripturae non impedit causam iuris ac voluntatis.

Mercoledi 15 Novembre 2023

Attivo, dal 6 novembre 2023, il Registro volontario dei testamenti olografi1, un servizio digitale che consente di raccogliere e di ricercare i dati dei testamenti depositati fiduciariamente presso i notai di tutta Italia che vi aderiscono.

Il nuovo strumento, messo a disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato, permette la digitalizzazione integrale della procedura di deposito e di conservazione dei testamenti olografi presso un notaio, previa richiesta della trascrizione dei dati nel Registro volontario.

Il professionista provvederà all'annotazione delle sole informazioni necessarie ad individuare l'esistenza del testamento, vale a dire: i dati anagrafici, i dati di redazione e la data di deposito, con il contestuale rilascio della ricevuta. La registrazione potrà essere, in ogni momento, revocata e/o modificata.

I congiunti del testatore o, comunque, qualsiasi soggetto interessato, possessori di certificato di morte del de cuius, possono richiedere a qualsiasi notaio di ricercare il testamento e, nell'ipotesi di positivo riscontro, chiedere al depositario la pubblicazione, presupposto imprescindibile per l'esecuzione delle disposizioni testamentarie2. Il notaio redigerà un apposito verbale, alla presenza di due testimoni, nel quale verrà descritto compiutamente il documento su cui sono riportate le volontà del testatore. Per quanto il testamento olografo sia uno strumento semplice ed economico che richiede poche formalità ( la scrittura delle disposizioni, della data in cui fu redatto e della sottoscrizione per mano del testatore), nella pratica è fonte di sottrazione, distruzione, smarrimento, alterazione.

Per chi non aderisce al suddetto Registro, esiste la possibilità, per gli eredi, di presentare al Consiglio Notarile Distrettuale, una richiesta per procedere alla ricerca di un eventuale testamento, sia olografo che pubblico. E', altresì, possibile consultare il Registro Generale dei testamenti3 che rende possibile verificare se il defunto abbia redatto un testamento in Italia od anche all'estero. In questo registro vanno iscritti: i testamenti pubblici, i testamenti segreti, i testamenti speciali ed i testamenti olografi depositati presso un notaio ( ed anche i verbali di deposito di testamento olografo). Vanno anche annotati: il ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; la revocazione nonché la revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Il notaio è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta di deposito, a chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni: a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito; b) numero di repertorio; c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore; d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto. Il Registro generale dei testamenti opera in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea.

Note

1 Art. 602: “1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. 2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. 3. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

2 Ai sensi dell'art. 620 cod. civ., : “ Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione”.

3 La disciplina è contenuta nella L. n. 307 del 1981, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti.

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