Con l’ordinanza n. 21560/2019, pubblicata il 21 agosto 2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata con un file allegato che il destinatario non riesce ad aprire o illeggibile.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour trae origine dal ricorso promosso dall’INAIL avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei confronti del suddetto ente al pagamento in favore di una lavoratrice dell’indennità temporanea e parziale oltre alle spese mediche sostenute a seguito di un infortunio sul lavoro.
Il ricorso per Cassazione veniva notificato a mezzo pec. Successivamente, a distanza di cinque giorni dalla prima notifica, l’INAIL provvedeva ad una nuova notifica, sempre a mezzo pec, in quanto il file con il ricorso allegato alla prima notifica non era apribile. Inoltre, il ricorso era stato notificato anche a mezzo ufficiali giudiziari tempestivamente.
Con il controricorso, la lavoratrice eccepiva l’inammissibilità del ricorso proposto dall’INAIL, in quanto notificato tardivamente.
LA DECISIONE: L’eccezione di inammissibilità del ricorso è stata dichiarata infondata dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza in commento, ha osservato che, in un ottica collaborativa, era onere del destinatario della notifica comunicare al mittente incolpevole le difficoltà nella lettura degli allegati trasmessi a mezzo pec al fine di consentire allo stesso di rimediare all’inconveniente, anche perché una volta che il sistema di posta elettronica certificata genera la ricevuta di accettazione della pec e la ricevuta dell’avvenuta consegna nella casella del destinatario, si presume che quest’ultimo sia venuto a conoscenza della comunicazione analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 codice civile.
Inoltre, secondo gli Ermellini:
come affermato in altri arresti dagli stessi giudici di legittimità “quanto alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario” (cfr. Cass. 25819/2017);
il suddetto sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano, quindi, con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato;
in ogni avviso che viene inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica la data e l’ora di ognuna delle operazioni descritte;
nel caso di errore in una delle fasi del processo (accettazione, invio e consegna) vengono inviate dai gestori degli avvisi al fine di evitare che possono sorgere dubbi sullo stato della spedizione del messaggio;
pertanto, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata ora, del messaggio di posta elettronica certificata contenente l’allegato notificato, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica a mezzo pec.
Cassazione civile sentenza n.21560/2019