Il Condomino che decide di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve continuare a contribuire alle spese di manutenzione dell'impianto stesso?
Lunedi 26 Agosto 2019 |
Su tale problematica, spesso oggetto di discussione in assemblea e impugnative avanti all'Autorità giudiziaria, si è pronunciato il Tribunale di Savona con la sentenza n. 111/2019.
Il caso: Una condomina, proprietaria di 3 appartamenti, 2 cantine e 1 magazzino, che si era distaccata, nel 2011, dall'impianto di riscaldamento condominiale, impugnava la delibera del luglio 2017 (e, in precedenza, altre delibere che le addebitavano spese di riscaldamento oggetto di altro giudizio) nella parte in cui, in relazione al preventivo approvato, le aveva addebitato la quota fissa relativa alle spese del riscaldamento centralizzato, nella misura del 25% in ragione dei millesimi.
Per la ricorrente, essendosi la stessa distaccata dall'impianto condominiale, non dovrebbe pagare alcunchè; lamentava, quindi, la violazione dell'art. 1118 c.c.
Il Tribunale, nel respingere la domanda attrice, osserva quanto segue:
a) si deve distinguere tra consumi volontari e consumi involontari: i primi, addebitati a quota variabile, sono quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente e vanno ripartiti in base ai consumi effettivi; i secondi, addebitati a quota fissa, sono quelli indipendenti dall'azione dell'utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e gestione dell'impianto;
b) l'art. 1118 c.c. consente al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento, e in questo caso, questi sarà tenuto unicamente a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto ed alle spese di conservazione e di messa a norma;
c) tuttavia, perché ciò avvenga è necessario che dal distacco non derivino un notevole squilibrio di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini;
d) pertanto, anche il condomino distaccato o che, comunque, non usufruisce del riscaldamento, deve continuare a contribuire alle spese per i consumi involontari, dal momento che, altrimenti, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condomini, con la conseguenza che verrebbe meno una delle condizioni alla cui ricorrenza l'art. 1118 c.c. subordina la possibilità di non contribuire alle spese di consumo;
e) infatti, non tutto ciò che viene speso in termini di energia primaria (combustibile) è dipendente dall'effettivo utilizzo dell'impianto: una quota parte viene spesa solo per compensare le dissipazioni energetiche che sono inevitabilmente connesse al processo;
f) ed è appunto tale quota relativa alle dissipazioni energetiche che deve essere ripartita tra tutti i condomini indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto centralizzato ivi compresi i condomini distaccatisi:
g) tale conclusione è assolutamente ragionevole, ove si consideri, da un lato, che anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità contigue e, d'altro lato, che la messa ed il mantenimento in funzione dell'impianto centralizzato comporta l'immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari ma anche nelle tubazioni comuni.
Tribunale Savona sentenza n.111/2019