Nel rapporto processuale tra convenuto e terzo chiamato si applica il principio della soccombenza

Nel rapporto processuale tra convenuto e terzo chiamato si applica il principio della soccombenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28510/2018 si pronuncia in tema di rimborso delle spese processuali allorchè sia manifestamente infondata la chiamata in garanzia del terzo da parte del convenuto.

Mercoledi 21 Novembre 2018

Il caso: B.M. veniva investito, nel cantiere nel quale si trovava a lavorare, da una pala cingolata manovrata da R.P.; L'INAIL riconosceva l'incidente sul lavoro e indennizzava B.M. per l'incidente subito.

Successivamente l'INAIL agiva in surrogazione, ex art. 1916 c.c , nei confronti di R.P., perchè ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e di B.A., padre del danneggiato, alle cui dipendenze lavorava il R., ai sensi dell'art. 2049 c.c.

I convenuti si costituivano in giudizio e chiamavano, a loro volta, a comparire la Compagnia di assicurazione, che, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.

Il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti; l'Inail interponeva appello contestando tra l'altro la condanna alle spese a favore della compagnia di assicurazione, atteso che la pretestuosità della chiamata in causa dell'assicuratore, accertata già in fase stragiudiziale anteriormente all'instaurazione del contenzioso, doveva essere fatta gravare unicamente sul chiamante A.B..

La Corte di appello rigetta l'impugnazione e pertanto l'Inail ricorre in Cassazione, deducendo violazione  dell'art. 106 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè degli artt. 91 c.p.c. e segg.: infatti la Corte di appello, avendo accertato come palesemente arbitraria la chiamata in garanzia, avrebbe dovuto porre le spese liquidate in favore della compagnia assicurativa esclusivamente a carico del chiamante, anzichè dell'INAIL.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, ribadisce il proprio orientamento sul punto e in particolare osserva che “ in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”;

Pertanto, nel caso in esame:

a) la corte d'appello, una volta rigettato l'appello principale e dichiarata assorbita la domanda di manleva, avrebbe dovuto verificare quale sarebbe stato l'esito della lite fra il chiamante e il terzo chiamato nella diversa ipotesi in cui il primo fosse stato condannato nei confronti dell'Istituto attore;

b) poichè la domanda di garanzia impropria sarebbe stata in ogni caso destinata al sicuro rigetto, quale che fosse stato l'esito della domanda principale, secondo il principio della causalità le spese di lite del grado d'appello sostenute dalla compagnia di assicurazione s.p.a. dovevano essere poste a carico di B.A., anzichè dell'INAIL.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 28510 del 08/11/2018

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