Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 28510 del 08/11/2018

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 28510 del 08/11/2018
Mercoledi 21 Novembre 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23744/2016 R.G. proposto da:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Rossi e Letizia Crippa, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre n. 144;

- ricorrente -

contro

Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leonida Bissolati n. 76;

- controricorrente -

R.P., B.A.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano pubblicata il 31 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;

uditi l'Avv. Andrea Rossi per INAIL e l'Avv. Enrica Fasolo, per delega dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, per la Allianz s.p.a., che hanno insistito nelle rispettive domande;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo.

Svolgimento del processo

In data 25 luglio 2002 B.M. veniva investito, nel cantiere nel quale si trovava a lavorare, da una pala cingolata manovrata da R.P.. L'INAIL riconosceva l'incidente sul lavoro e indennizzava B.M. per l'incidente subito.

Successivamente l'INAIL agiva in surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei confronti di R.P., perchè ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di B.A., padre del danneggiato, alle cui dipendenze lavorava il R., ai sensi dell'art. 2049 c.c.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi