La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27314, pubblicata il 17 novembre 2017, ha affermato che il verbale dei vigili del fuoco non è sempre assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.
Giovedi 23 Novembre 2017 |
IL CASO: Una società che aveva provveduto all’istallazione di una canna fumaria veniva convenuta in giudizio dai proprietari di un appartamento che chiedevano la condanna della suddetta società al risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento a seguito dell’incendio sviluppatosi per la cattiva posta in opera della suddetta canna fumaria. In primo grado la domanda veniva rigettata, mentre in sede di gravame la Corte di Appello riformando la sentenza del Tribunale condannò l'appellata società a risarcire il danno in favore dei proprietari dell’appartamento danneggiato.
Secondo la Corte territoriale “il verbale dei vigili del fuoco, oltre a certificare un fatto oggettivo, vale a dire che "l'incendio era partito dalla canna fumaria", espresse in forma sintetica una valutazione tecnica, nell'affermare che la canna fumaria predetta era "isolata male" (...) il suddetto rilievo oggettivo, in quanto relativo a fenomeni caduti sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, e' assistito da fede privilegiata ex articolo 2700 cod. civ. ed e' per il suo contenuto (identificazione della canna fumaria quale punto di origine dell'incendio) piu' che sufficiente radicare il contrapposto onere probatorio (...)gravante sull'appaltatore", rinvenendo conferma indiretta nel preventivo predisposto dall'impresa incaricata dagli attori originari della messa in pristino, dopo il sinistro.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la società la quale deduceva fra l’altro “ la violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata, da un lato, attribuito rilevanza probatoria privilegiata al verbale dei Vigili del fuoco ed al preventivo delle imprese che aveva sostituito la tubatura e, dall'altro, giudicato irrilevanti le prove da essa addotte, senza considerare che l'individuazione del punto d'innesco presupponeva riscontri obiettivi e valutazioni scientifiche (demandabili ad un CTU) e che il preventivo dell'impresa non era il frutto di una approfondita indagine”.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento nel ritenere errata la decisione della Corte territoriale, ha accolto il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, evidenziando che “il verbale redatto dei vigili del fuoco e' dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa”.