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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29864-2014 proposto da:
PASOLINI COSTRUZIONI SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA DELLA VALLE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SALA;
- ricorrente -
contro
Z.E., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 37, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO ORAZI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO PIATTI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1555/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
Ritenuto che C.F. ed Z.E. convennero in giudizio la S.r.l. Pasolini costruzioni, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente ad un incendio sviluppatosi nel loro appartamento a causa della cattiva posa in opera di una canna fumaria;
che la convenuta resistette alla pretesa;
che il Tribunale di Varese, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2012, rigettò la domanda;
che sul gravame proposto dal C. e dalla Z. La Corte d'appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 aprile 2014, in riforma della sentenza di primo grado, condannò l'appellata a risarcire il danno in favore degli appellanti, liquidato nella complessiva somma di Euro 6.976,05;
ritenuto che avverso la statuizione di secondo grado la Pasolini ricorre per cassazione, allegando due motivi di censura e che il C. e la Z. resistono con controricorso;
ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 cod. civ., per non avere la Corte locale considerato che, allorquando essa ricorrente era stata informata del sinistro lo stato dei luoghi era stato irrimediabilmente mutato, in quanto la controparte aveva già provveduto ad eseguire tutti i lavori di ripristino, con la conseguenza che alla ricorrente era stato materialmente impedito di svolgere accertamenti allo scopo di fornire la prova contraria alla presunzione semplice di colpa sulla medesima gravante; ...
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