Mutuo: il convivente che paga non ha diritto alla restituzione di metà somma

Mutuo: il convivente che paga non ha diritto alla restituzione di metà somma

I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.

Mercoledi 7 Maggio 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11337/2025.

Il caso: Tizio conveniva davanti al Tribunale Mevia, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 20.000,00: a fondamento della domanda deduceva che :a) aveva convissuto, more uxorio, con Mevia presso l'appartamento di proprietà di quest'ultima, gravato da mutuo; b) lui lavorava come operaio, mentre Mevia. era studente tirocinante psicologa in ospedale, maestra di karate e pluricampionessa italiana, europea e mondiale in questa disciplina; c) all'epoca della convivenza, Mevia non percepiva alcuno stipendio e, quindi, era stato lui a fare la spesa, pagare le bollette ed il mutuo della causa, per tre anni (sopportando esborsi per un totale di Euro 28.800,00); d) aveva provveduto a comprare dei mobili per la casa ed aveva anche versato 10.000,00 Euro a Mevia per l'acquisto di un'auto nuova.

Pertanto, Tizio chiedeva la ripetizione di quanto corrisposto nel corso della convivenza, ex art. 2033 c.c e se del caso ex art. 2041 c.c. non essendo stati rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza alle condizioni sociali.

Il tribunale condannava la convenuta contumace Mevia a pagare in favore di Tizio la somma di Euro 12.000, per lo "squilibrio economico" determinatosi durante la convivenza more uxorio in conseguenza del pagamento in favore della convenuta della somma complessiva di Euro 24.000, "anche probabilmente per il pagamento del mutuo della casa".

La Corte d'appello, adita da Mevia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di Tizio condannandolo alle spese processuali relative al grado.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ribadisce i seguneti prencipi:

a) con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione;

b) tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale;

c) è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza;

d) nel caso di specie, Tizio, di professione operaio, era, tra i due conviventi, unico percettore di reddito ed aveva provveduto a pagare, per la durata della convivenza (tre anni), le rate del mutuo, per complessivi Euro 24 mila, di cui era gravata la casa, nella quale entrambi i conviventi avevano vissuto: per la Corte detto importo (pari ad Euro 8000 all'anno e, dunque, ad Euro 666 al mese), in quanto corrispondente a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per una unità immobiliare, risultava proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 11337 2025

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi