Multa notificata ex art 140 cpc direttamente dal messo comunale: quando si perfeziona?

Multa notificata ex art 140 cpc direttamente dal messo comunale: quando si perfeziona?

Con l’ordinanza n. 20582/2017, pubblicata il 30 agosto 2017, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al perfezionamento della notifica del verbale di accertamento per violazione al codice della strada eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. direttamente dall’amministrazione creditrice a mezzo dei messi comunali.

Lunedi 11 Settembre 2017

IL CASO: Un automobilista proponeva opposizione avverso tre verbali di accertamento elevati a suo carico per violazione dell’art. 157, comma 6 del codice della strada per aver sostato con la propria autovettura senza esporre il ticket.

L’automobilista eccepiva, in via preliminare, la tardività della notificazione dei suddetti verbali che era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c da un dipendente comunale e perfezionatasi con la spedizione dell’avviso di deposito degli atti presso la casa comunale oltre il termine di legge. Respinta l’opposizione da parte del Giudice di Pace, l’automobilista proponeva appello.

Il Tribunale confermava la sentenza di primo grado muovendo dal presupposto che la notifica era da considerarsi tempestiva in quanto il funzionario comunale nel procedere alla notifica di un atto è un soggetto terzo svolgendo una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione alla quale appartiene.

Pertanto, secondo il Tribunale, in virtù di tale indipendenza trovano, nel caso di specie, applicazione i principi generali relativi al momento di perfezionamento della notifica e di conseguenza, ai fini della verifica della tempestività della notifica, si deve tener conto del momento in cui l’atto viene consegnato dal soggetto richiedente per la successiva notifica a mezzo del servizio postale.

Avverso la sentenza del Tribunale, l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4, e dell’articolo 140 c.p.c. In particolare, il ricorrente rilevava che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la notifica dei verbali, evidenziando che nell’ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale assume rilevanza il diverso termine per il notificante con la consegna dell’atto solo ove questi sia soggetto diverso dal richiedente, mentre nel caso di specie la notifica era stata richiesta ed eseguita dall'amministrazione comunale e quindi non da un soggetto terzo ed a tal fine contestava, piu' specificamente, il richiamo del giudice d'appello alla disciplina del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4), caratterizzato dall'effettiva autonomia del messo notificatore rispetto all'amministrazione finanziaria, invece, mancante nella fattispecie.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, ritenendo corretto il ragionamento del Tribunale, hanno rigettato il ricorso evidenziando che “il messo incaricato della notifica di atti è in posizione di autonomia funzionale rispetto all'amministrazione di appartenenza; tale rilievo trova conferma - come pure osservato dal tribunale - nel fatto che in base alla L. n. 265 del 1999, articolo 10, tutte le amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge, con attribuzione agli stessi di un mandato "ex lege" e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all'amministrazione richiedente (cfr. Cass. n. 23679/2008), rapporto del quale la richiamata ipotesi in ambito tributario costituisce un'ulteriore esemplificazione normativa. In altri termini, quando procede alla notifica - in virtù di una facoltà espressamente attribuitagli per previsione normativa - il messo comunale svolge una funzione autonoma che lo pone in rapporto di indipendenza con l'amministrazione richiedente, quantunque si tratti di quella presso cui egli e' incardinato”.

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Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 30/08/2017 n.20582

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