Cassazione civile Sez. VI - 2, Ordinanza del 30/08/2017 n.20582

Cassazione civile Sez. VI - 2, Ordinanza del 30/08/2017 n.20582
Lunedi 11 Settembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1450/2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 12385/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1450 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondati i tre motivi del ricorso perchè: a) corretta la notifica dei verbali; b) il ricorrente non dà conto di quali sarebbero i canoni ermeneutici violati e di come osservandoli si sarebbe potuto pervenire ad un diverso risultato interpretativo, c) il Tribunale si è limitato a rilevare che la fotografia prodotta dal G. era illeggibile, dovendosi, per il resto ritenere escluso che la circostanza fosse pacifica per il solo fatto della contumacia dell'amministrazione.

La proposta del relatore è stata notificata al ricorrente, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Considerato che:

1.- con ricorso depositato il 12.10.2010 G.G. oppose innanzi al giudice di pace di Roma tre verbali di accertamento elevati a suo carico nel febbraio 2010 per altrettante violazioni dell'art. 157 C.d.S., comma 6, con i quali gli veniva contestata la sosta dell'autovettura in via (OMISSIS) senza esposizione del ticket, l'opponente eccepiva la tardività della notificazione, in quanto effettuata ex art. 140 c.p.c., da un dipendente comunale e perfezionatasi mediante spedizione dell'avviso di deposito degli atti presso la casa comunale successivamente ai 150 giorni previsti dall'art. 201 C.d.S., comma 1. Nel merito rilevava di essere in possesso di permesso di sosta in area ZTL, ciò che gli consentiva anche il parcheggio sulla limitrofa via (OMISSIS) in forza di apposita delibera comunale. ...

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