Decisione: Sentenza n. 21764/2019 Cassazione Civile - Sezione 3
Principio: Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
La somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti.
Con questa ordinanza la Suprema Corte ha richiamato i principi già precedentemente espressi, ribadendo le modalità di calcolo degli interessi compensativi nel caso di pagamenti in acconto prima della quantificazione definitiva.
La Cassazione ha precisato altresì che, nel caso di eventuale somma dovuta in restituzione a seguito della quantificazione definitiva, è soggetta ai soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti.
Giurisprudenza rilevante.
Disposizioni rilevanti.
Codice Civile
Vigente al: 31-08-2019
CAPO III Dell'inadempimento delle obbligazioni
Art. 1223 - Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.