La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22422/2021 chiarisce termini e modalità di formulazione del giuramento decisorio a pena di inammissibilità.
Martedi 14 Settembre 2021 |
Il caso: Con ricorso ex art. 702 bis C.p.c., Tizia adiva il Tribunale, esponendo di aver svolto attività professionale, nella sua qualità di notaio, in favore della società Alfa s.r.l. e, ciò premesso, chiedeva la condanna diparte convenuta al pagamento della somma di Euro 26.639,22, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività prestata; si costituiva in giudizio la società ed eccepiva la prescrizione presuntiva del debito ex art.2956 c.c. , sostenendo che le prestazioni erano state interamente compensate.
Tizia chiedeva quindi l'ammissione del giuramento decisorio del legale rappresentante della Alfa s.r.l. , con la seguente formula: "giuro e giurando affermo o nego di aver pagato al notaio la somma complessiva di Euro 26.639,22, di cui € 20.196, 09 imponibili ed € 4443,14 per IVA, per compensi professionali per la redazione dei seguenti atti che mi si esibiscono".
Il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente, ritenendo ingiustificata la mancata comparizione del legale rappresentante della società all'udienza fissata per l'assunzione del giuramento; la società soccombente appellava la sentenza, censurando la decisione adottata dal primo giudice per avere quest'ultimo ritenuto ammissibile la formula utilizzata per il giuramento decisorio, nonostante la stessa contemplasse, quanto alle modalità di estinzione dell'obbligazione, non già la tesi difensiva della parte alla quale il giuramento era deferito – in forza della quale l'obbligazione sarebbe stata estinta per compensazione -, bensì quella addotta dalla parte che aveva richiesto l'assunzione della prova legale, per la quale l'obbligazione non si sarebbe estinta con il pagamento degli importi richiesti.
Pertanto, alla luce della mancanza di corrispondenza tra la formula del giuramento decisorio e l'affermazione difensiva della Alfa s.r.l. la ricorrente non aveva prestato giuramento perché, nel farlo nei termini prospettati, avrebbe giurato il falso, né avrebbe potuto indicare, in sede di giuramento, la specifica modalità di estinzione dell'obbligazione poiché, così facendo, il giuramento sarebbe stato considerato come non ammesso.
La Corte distrettuale rigettava l'appello; la società ricorre in Cassazione, che, nel ritenere infondata la censura, in merito al giuramento decisorio osserva quanto segue:
Quest'ultimo deve essere formulato in modo chiaro e specifico - art. 233, comma secondo, c.p.c. - e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice possa limitarsi a verificare l'''an iuratum sit" , onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
però, se il debitore si è limitato ad eccepire in via generica l'estinzione del credito, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento;
nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad eccepire, a sostegno dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione oggetto di giudizio, una generica compensazione dei reciproci rapporti obbligatori non meglio definiti, con ciò lasciando intendere, come correttamente rilevato dalla corte territoriale,che non si trattasse di una compensazione in senso tecnico quanto di una modalità imprecisata di adempimento dell' obbligazione;
quindi, correttamente la corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la formula del giuramento decisorio deferito da Tizia, ritenendo che la locuzione "pagamento" ivi contenuta rappresentasse, in ragione della sua riferibilità a tutte le forme di attribuzione di un'utilità patrimoniale come corrispettivo, l'unica descrizione di una modalità estintiva dell'obbligazione in grado di sopperire, nel rispetto delle generiche argomentazioni difensive addotte sul punto dalla parte debitrice, alle carenze probatorie a quest'ultima imputabili.