Il Tribunale di Venezia, con la sentenza del 4 giugno 2021, ha affermato che il dipendente, rifiutatosi di indossare la mascherina anti Covid-19 a lavoro, possa essere sanzionato per violazione dei doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire eventi dannosi, quindi anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
Ad avviso del Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, quindi ha dichiarato pienamente legittima la sanzione della sospensione. In caso di reiterazione del comportamento si potrà pervenire alla sanzione espulsiva.
𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎, 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 4 𝑔𝑖𝑢𝑔𝑛𝑜 2021