Con la sentenza n. 1216/2017, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 16.5.2017, il Giudice ha fatto applicazione dei principi giurisprudenziali formatesi in materia di giuramento decisorio.
Martedi 11 Luglio 2017 |
La decisione merita di essere segnalata in quanto rappresenta una conferma di quanto precedentemente statuito dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un istituto giuridico tutto sommato marginale, cui gli avvocati ricorrono raramente al fine di fornire la prova in ordine ai propri assunti, ossia in quei casi in cui non hanno a disposizione altri mezzi di prova.
Prima di esaminare il testo della sentenza, è opportuno premettere un breve richiamo alla disciplina che regola il giuramento decisorio, contenuta negli articoli 2736 e seguenti del codice civile con riferimento alla valenza probatoria, e negli art. 233 e seguenti per quanto concerne l’aspetto procedurale.
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, attraverso la formulazione in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Per il tramite di questo istituto, una parte può chiedere che l’altra giuri su determinati fatti: la parte alla quale è stato deferito il giuramento, finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, può riferirlo all’avversario. Dal momento in cui l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestare il giuramento, la parte che lo ha deferito o riferito non può più revocarlo. L’unico caso in cui è ammessa la revoca si ha quando il giudice modifica la domanda proposta dalla parte.
La parte alla quale il giuramento decisorio viene deferito sarà soccombente rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso nei seguenti casi: quando non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata; quando, pur comparendo, rifiuta di prestare il giuramento oppure non lo riferisce all’avversario. Se invece giura risulterà vittoriosa sul punto oggetto della prova.
Quanto all’efficacia probatoria, il giuramento decisorio ha valore di prova legale, che esclude qualsiasi discrezionalità del giudice in merito alla valutazione della prova.
Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, l’attore aveva citato in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento della somma dovuta a titolo di compenso per lo svolgimento di tre distinti incarichi di assistenza legale stragiudiziale. Il convenuto eccepiva, in via preliminare di merito, l’intervenuta prescrizione del credito reclamato da controparte, ai sensi dell’art. 2956 c.c.. Il Giudice, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’attore, ha respinto l’eccezione di prescrizione sulla base del rilievo che la stessa è incompatibile con la contestazione mossa dal convenuto in ordine al quantum della pretesa attorea.
Ed è proprio il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva che ha portato il Giudice a ritenere irrilevante il precedente giuramento decisorio prestato dal convenuto, con il quale aveva dichiarato di aver corrisposto tutte le somme richieste dall’attore.
Sulla base di tale irrilevanza, il Tribunale ha conseguentemente revocato l’ordinanza di ammissione del giuramento già prestato, sottolineando altresì che la risposta data dal convenuto alla formula che gli era stata deferita non era conferme alla stessa, avendo giurato di aver estinto il debito, ma senza precisare date e modalità mediante i quali avrebbe effettuato i pagamenti. Seguendo il suesposto iter argomentativo, il Giudice ha conseguentemente accolto la domanda formulata dall’attore, condannando il convenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso per l’attività legale prestata in sede stragiudiziale.