Codice della strada: vietata l'inversione a U anche davanti al casello autostradale

Codice della strada: vietata l'inversione a U anche davanti al casello autostradale

Con l'ordinanza n. 15889 del 26/06/2017 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divieto di inversione ad U in prossimità del casello autostradale in relazione all'art. 176 cod. strada

Sabato 8 Luglio 2017

Il caso: il Tribunale di Firenze confermava la sentenza del Giudice di pace di Firenze che aveva rigettato l'opposizione proposta da T.D. avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 176 C.d.S., commi 1 e 19, per avere effettuato inversione di marcia in prossimità del casello autostradale.

T.D. propone ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, deducendo contraddittorietà della motivazione nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 176 cod. strada: il Tribunale, infatti, pur avendo definito tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 176 C.d.S., ha erroneamente fatto applicazione della norma al caso di inversione di marcia nell'area antistante il casello autostradale, ipotesi, questa, che non rientra nell'elencazione.

La Corte, nel ritenere infondati i motivi di impugnazione, osserva che:

- secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall'art. 176 C.d.S., comma 1, lett. a), si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale (ex plurimis, Cass. 19/08/2005, n. 17037; Cass. 19/07/2006, n. 16573; Cass. 25/10/2006, n. 22904);

-  che il precedente richiamato dal ricorrente, Cass. 05/07/2001, n. 9059, non è pertinente, poichè si riferisce al caso di inversione del senso di marcia compiuta in tratto di viabilità ordinaria, nel quale era collocato il segnale di preavviso di autostrada, e quindi neppure contrasta, ma anzi è coerente, con l'orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, stante l'aderenza alla lettera e alla ratio del divieto.

Esito del ricorso: rigetto.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 26/06/2017 n.15889

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