Il contratto di locazione di un locale nello stabile non è necessariamente legato al rapporto di lavoro subordinato di portierato
Lunedi 10 Luglio 2017 |
La portinaia di uno stabile chiedeva accertarsi in giudizio l’invalidità del contratto di locazione che la stessa aveva concluso con il condominio per cui prestava la propria opera di lavoro subordinato, in quanto, a suo dire, le sarebbe stato estorto con minaccia di un danno grave e ingiusto; a fondamento della propria domanda, infatti, poneva la circostanza che, all’atto della sua assunzione, l’amministratore le avrebbe concesso gratuitamente l’uso dell’appartamento di fronte al locale portineria ma che, successivamente, subentrato nel contratto di lavoro il proprio marito, il Condominio avrebbe preteso il versamento di una canone mensile, dietro minaccia di licenziamento.
Previo quindi l’annullamento del predetto contratto di locazione, l’attrice chiedeva la condanna alla restituzione dei canoni versati negli anni oltre al risarcimento dei danni per le pressioni subite nella forzatura a contrarre tale contratto locativo.
Il Giudice, all’esito del deposito delle memorie istruttorie di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c., rilevava che il primo contratto di servizio di custode era stato stipulato per iscritto senza concessione di alcun alloggio e che pertanto, in virtù dell’art. 2722 c.c., non poteva essere ammessa prova testimoniale per dimostrarne la pattuizione verbale; inoltre la paventata minaccia di licenziamento, oltre che non provata per testi o documentalmente, per la sua collocazione temporale risultava essere irrilevante in quanto prescritta l’azione di annullamento del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1442 c.c.
Per tali motivi, il Tribunale milanese ha ritenuto di dover rigettare in toto le domande attoree con contestuale condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite.