L’omessa informativa al cliente da parte dell’avvocato sulla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione rende annullabile il contratto di patrocinio, anche nel caso i cui non sussiste l’obbligo di esperirla ed a prescindere da ogni incidenza sulla procedibilità della domanda.
Giovedi 22 Dicembre 2022 |
L’informativa non può identificarsi con la procura alle liti dalla quale si distingue per oggetto e funzione.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 35971, pubblicata il 7 dicembre 2022.
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione, l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, è tenuto a informare l’assistito “della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione” (oltre che delle agevolazioni fiscali previste dalla legge) e “dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
L’informativa va fornita all’assistito per iscritto e deve essere allegata all’atto introduttivo del giudizio, a pena di annullabilità del contratto tra avvocato e assistito.
IL CASO: Nell’ambito di un giudizio promosso da un avvocato per il riconoscimento dei compensi derivanti dall’attività professionale svolta in favore di un suo cliente, la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado, riconoscendo al legale una somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 (arricchimento senza causa).
Come aveva affermato il Tribunale, anche i giudici di secondo grado ritenevano che la mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile ex art. 4, comma 3 , del d.lgs. 28/2010, determinava l’annullamento del contratto d'opera professionale, anche se il mancato inadempimento non aveva avuto conseguenze sul piano processuale e, pertanto, al legale spettava solo un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento che il tribunale aveva liquidato tenuto conto dell’attività effettivamente svolta in applicazione del D.M. 55/2014. (stesura, notifica e iscrizione a ruolo di un atto di citazione).
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal legale, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio deducendo, fra i motivi dell’impugnazione, la violazione dell’art. 4, comma terzo, d.lgs. 28/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto annullabile il contratto professionale per il mancato avvertimento, rivolto alla parte, della possibilità di esperire la mediazione, anche perché il mandato professionale riguardava una controversia (accertamento tecnico preventivo) non sottoposta all’obbligo di mediazione e, comunque, l’inosservanza della norma non aveva determinato l’improcedibilità della domande in alcuna delle cause in cui il ricorrente aveva esercitato la difesa.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto al legale.
I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, dopo aver osservato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale (6 dicembre 2012 n. 272) che ha dichiarato l'illegittimità della norma relativa alla mediazione per eccesso di delega, il legislatore, nell’introdurre nuovamente l’obbligo della mediazione per alcune controversie, nessuna novità ha apportato con riguardo all’obbligo dell’avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali, già previsto dall’art. 4 nel testo originario ed in vigore sin dal 20.3.2010, hanno ritenuto irrilevante se i giudizi rientrino o meno in quelli sottoposti all’onere della preventiva mediazione obbligatoria o che nessuna delle domande venga dichiarata improcedibile per violazione dell’art. 5, comma primo, d.lgs. 28/2010.
Infine, hanno concluso, irrilevante è anche la circostanza che l’informativa venga sottoscritta dal cliente nella procura, in quanto il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione (Cass. 13886/2016).