E’ illegittimo il verbale per eccesso di velocità rilevato con l’autovelox se nello stesso non sono indicati gli estremi del decreto del prefetto che ha autorizzato la rilevazione sul tratto di strada interessato.
Venerdi 24 Settembre 2021 |
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25222/2021, pubblicata il 17 settembre 2021.
IL CASO: un automobilista proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace contro il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione del comma 8 dell’art. 142 del codice della strada per eccesso di velocità. L’infrazione era stata rilevata con l’autovelox. L’automobilista deduceva l’illegittimità del verbale impugnato in quanto privo degli estremi del decreto del prefetto con il quale era stata autorizzata la rilevazione sul tratto di strada interessato con il dispositivo elettronico senza l’obbligo dell’immediata contestazione.
L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace. Di diverso avviso il Tribunale, il quale chiamato a pronunciarsi sul gravame avverso la sentenza di primo grado promosso dall’ente creditore, lo accoglieva ritenendo l’eccezione formulata dall’automobilista inidonea ai fini della dichiarazione di nullità del verbale e legittimo l’operato della pubblica amministrazione.
Pertanto, l’automobilista sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo, fra i motivi del ricorso, l’erroneità della decisione impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la mancata indicazione nel verbale opposto del decreto del prefetto con cui si è individuata la possibilità del rilevamento della velocità con i dispositivi consentiti senza l'obbligo di contestazione immediata, non integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, dopo aver dato atto che nel caso esaminato l'infrazione era stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era stata autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, ha dato ragione all’automobilista, ritenendo il motivo del ricorso fondato e lo ha accolto con il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Gli Ermellini hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”. (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015; sez.6-2, ordinanza n. 26441 del 2016).
Cassazione civile ordinanza n.25222 2021